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Permesso di soggiorno per assistenza a minore, ART.31 LEGGE 286/98

Da Gama @permesso_org

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L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione – DLG 286/98 riconosce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela . Questo se ci sono le disposizioni o requisiti di legge in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. Vediamo in breve come avere questo tipo di permesso di soggiorno e quali sono i requisiti. 

Condizioni per e come richiedere o avere il permesso di soggiorno per assistenza minore, ART.31 LEGGE 286/98




Secondo l’Art.31, comma 3 : “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”

Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, una volta cessati i motivi che hanno consentito il suo rilascio.

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Recentemente il Tribunale dei Minori di Bari con decreto n-4860 ha autorizzato la permanenza in Italia di entrambi i genitori di due minori al fine di salvaguardarne lo sviluppo psicofisico.

Al ricorso e’ necessario allegare i seguenti documenti:

1. documentazione comprovante il grave motivo (es.documentazione sanitaria, documentazione scolastica)

2. copia del passaporto o altro documento di identità del genitore e dei minori

3. copia di un eventuale permesso di soggiorno

4. documentazione comprovante il rapporto di parentela.

CLICCA QUI per leggere il decreto n-4860 del Tribunale dei Minori di Bari che ha autorizzato la permanenza in Italia di entrambi i genitori di due minori.

Per qualsiasi domanda o bisogno di consulenza, non esitare di contattarci qui: [email protected].

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