Continuiamo la spiegazione e la descrizione dei diversi tipi di permesso di soggiorno che è uno degli obiettivi del sito permessodisoggiorno.org. Adesso parliamo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni ha l’obbligo di iscriversi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego della provincia di residenza.
Rimarrà iscritto in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (L. 92 del 16.7.2012 – art. 4, comma 30 «Riforma del lavoro»), o anche oltre un anno, e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, disoccupazione, mobilità…
Allo scadere della validità del permesso, il cittadino straniero che avrà trovato un’occupazione sarà autorizzato a restare in Italia:
- solo attraverso la dimostrazione di un reddito minimo annuo corrispondente ai parametri per il ricongiungimento familiare;
- nel caso in cui non trovi un nuovo lavoro, deve lasciare il territorio nazionale. Il viaggio di rientro nel Paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro.
Fonte: INPS