In urbanistica capita spesso di riscontrare elementi di contrasto tra le tavole grafiche di pianificazione e le norme tecniche di attuazione del Piano Regolare Generale, dando luogo ad incertezze sulla loro corretta applicazione.
A far luce sull’argomento interviene, da ultimo, la IV Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 673 de 12 febbraio 2014, ma vediamo nel dettaglio come hanno argomentato la questione i Giudici di Palazzo Spada.
La parte appellante precisa che il problema deriva dagli atti successivi all’approvazione del Piano Regolare Generale, ovvero da un’interpretazione di tale strumento esplicitata dall’Ente pubblico procurando una situazione di incertezza e ambiguità della disciplina urbanistica di riferimento.
A sostegno dell’assunto, gli appellanti propongono una pluralità di argomenti:
- uno testuale, basato sul tenore del provvedimento di approvazione del piano regolatore generale, laddove stabiliva la conferma delle previsioni de piano e delle successive varianti vigenti, nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa vigente;
- uno grafico, fondato sul rilievo che nella cartografia allegata al piano regolatore generale il suolo in loro proprietà continuava a essere inserito nel comparto di progettazione, venendone poi escluso solo nella tavola allegata al provvedimento successivo di approvazione del piano quadro;
- uno logico, secondo cui in ogni caso la tipizzazione dei suoli non sarebbe stata incompatibile con il permanere della loro inclusione nel comparto.
Con la citata sentenza n. 673 del 12 febbraio 2014 è stato rilevato che nel provvedimento dell’Ente pubblico si evince che vi sono, da un lato, la nuova destinazione impressa ai suoli in proprietà dei ricorrenti, e, per altro verso, che lo stralcio delle nuove prescrizioni urbanistiche comunali non ha coinvolto anche i medesimi suoli, restandone estranee proprio le aree a nuova destinazione.
Ciò si ricava in primo luogo dal medesimo provvedimento, laddove riporta che per quanto riguarda le nuove previsioni di aree, le stesse si stralciano e si confermano le previsioni di piano e successive varianti vigenti, nella zonizzazione nei limiti perimetrazioni ed eventuale strumentazione attuativa vigente.
Quanto all’argomento testuale, i dati certi inducono a propendere per un’interpretazione delle clausole invocate nel senso della conferma delle perimetrazioni esistenti nella strumentazione previgente.
In tal modo, risulta ridimensionato anche l’argomento relativo al mancato adeguamento della cartografia allegata al Piano Regolare Generale, da attribuire a mera svista del pianificatore, tale da rendere del tutto pertinente il richiamo fatto dal primo giudice al noto indirizzo per cui, in caso di contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere, in quanto in sede d’interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non sovrapporsi o negare quanto risulta da questo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2158; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 agosto 2003, n. 4734; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, nr. 4462).