Tra due opere somiglianti, quando posso escludere l'ipotesi di plagio?
Se nel settore della musica è difficile stabilire quando si versi in un'ipotesi di plagio, il percorso non appare agevole neanche nel campo dei fumetti e del disegno in generale.
Estremamente sfumata, infatti, è linea di demarcazione tra liceità e illiceità in questo ambito, ove la sensibilità del giudice qui, più che in altri settori, appare assai rilevante.
Giusto qualche riga, dunque, per individuare alcune linee generali.
Perché possa parlarsi di plagio, occorre evidentemente che le due opere siano obiettivamente somiglianti e che la nuova opera non presenti carattere di originalità.
Al contrario ove l'opera successiva rispecchi la personalità dell'autore ed esprima il suo modo individuale di rappresentare fatti, idee, situazioni, emozioni e sentimenti, difficilmente si può immaginare che si ricada in ipotesi di plagio, benché sia ravvisabile una vaga e generica somiglianza con un'opera antecedente.
Si è dunque fuori dall'ipotesi di plagio quando l'opera sia sostanzialmente nuova ed originale nello stile espressivo e in tutti i suoi elementi, singolarmente e complessivamente considerati; ossia quando vi sia una significativa distanza sia sul piano grafico (tratto, caratteristiche, espressioni etc.) sia sul piano della contestualizzazione (situazioni, luoghi, comportamenti, interazione con altri personaggi, sentimenti, significati etc.).
Pochi peraltro sono i casi su cui è intervenuta la giurisprudenza italiana.
Un precedente riguarda il caso "Calvin" in cui, in sede cautelare, è stato inibito l'uso del personaggio.
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