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Plusvalenza da cessione di immobili e terreni per le persone fisiche per successione o donazione

Da Raffa269

Plusvalenza da cessione di immobili e terreni per le persone fisiche per successione o donazioneVediamo alcune fattispecie particolari di plusvalenza derivante dalla cessione di immobili per le persone fisiche ai fini Irpef per verificare le eventuali imposte o tasse da versare e non incorrere in azioni.
Acquisto o acquisizione di immobili prima dei cinque anni:

Sappiamo che la plusvalenza derivante dalla cessione o anche acquisto di immobili effettuata prima dei cinque anni (in celeste la guida) determina una plusvalenza tassabile in capo al soggetto venditore eccetto il caso in cui siano stati adibiti ad abitazione principale. sappiamo anche che la plusvalenza è questa la differenza tra il prezzo realizzato dalla cessione decurtato del prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo direttamente imputabile al bene. Discorso diverso riguarda il caso di successione o donazione in quanto in questo caso il valore del terreno acquistato per successione sarà indicato nella dichiarazione di successione anche in questo caso aumentato di ogni altro onere direttamente potabile al bene come per esempio l'imposta di successione stessa pagata al momento dell'acquisto.

Abbiamo visto sopra le casistiche di tassazione di plusvalenze derivanti dalla vendita prima dei cinque anni degli immobili. Qui invece ci occupiamo della tassazione derivante da successioni donazioni di questi immobili.

Di una successione di un fabbricato che è stato acquistato o anche semplicemente è costituito da non più di cinque anni valenza effettuata sulla successione non costituirà mentre nel caso della donazione sarà necessario verificare altri due requisiti.

Nella donazione tassabile ma bisognerà far partire il calcolo dei cinque anni dalla data di acquisto effettuato da parte del soggetto donante.

Acquisto o acquisizione dei terreni prima dei cinque anni

Nel caso di terreni invece si dovrà fare riferimento solo al periodo intercorrente tra l'acquisto e la vendita ma anche se il terreno è considerato edificabile o meno.

Pertanto verifichiamo prima quando il terreno si può considerare edificabile ossia quando sono stati battezzati in tal modo dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. La trovate la attivo anzi decreto legge Bersani che è il numero 223 del 2006 e più precisamente all'articolo 36.

Verificare le edificabilità del terreno è determinante in quanto nel caso di vendita a titolo oneroso di questi lapsus valenza genererà reddito che se pur potendo essere assoggettata ad ora in posta particolare ossia a tassazione separata con versamento dell'imposta nella misura del 20% costituirà comunque reddito. A tal proposito vi segnalo l'articolo dedicato all' imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni.

Discorso diverso invece per terreni non edificabili che sono stati acquistati per atti a titolo oneroso o anche a seguito di successione che saranno esentati dalla tassazione della plusvalenza.

I terreni invece ceduti da meno di cinque anni del precedente acquisto o anche donazione saranno invece assoggettati al reddito secondo le tassazioni ordinarie o anche per il tramite dell'imposta sostitutiva del 20%.

Discorso a parte merita l' accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro di cui potrete leggere l'articolo di approfonfimento cliccanod sulla parola in celeste.

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