Pma: L’importanza della diagnosi pre impianto

Creato il 29 marzo 2013 da Thefreak @TheFreak_ITA

Nelle scorse settimane, con “Take Sides” ci siamo proposti di sottoporre all’attenzione il primo di una serie di temi eticamente e socialmente sensibili: la Procreazione Medicalmente Assistita, questione che interessa il 15% di coppie presenti sul territorio nazionale.

Nel corso di questo puntata ci soffermeremo sull’aspetto che ha riportato di recente nell’agenda mediatica una legge che, dal 2004 (anno in cui entrò in vigore)  fino ad oggi, è stata riesaminata ben 19 volte su suggerimento di tribunali italiani ed europei.

Più numerosi dei pronunciamenti giudiziari sono stati gli appelli, le mobilitazioni, le prese di posizione, per una disposizione dichiarata da molti proibizionista, ascientifica, perfino scritta di comune accordo con il Vaticano.

Ecco alcuni degli aspetti critici che hanno mosso tante proteste.

La legge 40/2004  vieta la fecondazione eterologa, la ricerca sugli embrioni, limita l’accesso alla pratiche di pma alle coppie eterosessuali conviventi o sposate, mettendo così in campo un discrimine non indifferente.

La possibilità di procreare con assistenza è poi ristretta alle sole coppie che presentino il prerequisito di infertilità o sterilità: si crea così un secondo discrimine, nei confronti di coloro che, pur essendo fertili, vorrebbero ricorrere a queste tecniche  in quanto portatori di patologie genetiche o cromosomiche.

Parlando poi di patologie si va a toccare proprio il nodo della questione, ossia il divieto della diagnosi pre impianto.  Divieto sul quale di recente si è pronunciata anche la Corte di Strasburgo. Ma andiamo per gradi.

Una premessa è fondamentale: Cosa dice la legge 40/2004 e cosa prevedono le linee guida della stessa legge?

Il cardine, il punto sul quale si fonda l’intero suo impianto, è il principio che ogni embrione generato in provetta debba essere destinato alla nascita. La fecondazione artificiale è una pratica che intrinsecamente comporta la perdita di un gran numero di embrioni: la legge prevede che a tutti quegli embrioni sia data una possibilità (almeno teorica) di vita. Da questa volontà di tutela dell’embrione, discendono tutte le altre disposizioni, compreso l’obbligo di trasferire immediatamente gli embrioni generati (che comunque, non devono essere in numero superiore a tre – art. 14, comma 3), il divieto di sperimentazione che non sia diretta a preservare la salute e lo sviluppo (dunque la nascita) dell’embrione stesso (artt. 13, commi 1 e 2), il divieto di selezione a scopo eugenetico (art. 13, comma 3 lettera b), la norma di chiusura dell’art. 14, comma 1, che vieta la soppressione dell’embrione e che renderebbe comunque penalmente punibile l’eliminazione dell’embrione “malato” o ritenuto tale.

Perchè mai vietare la diagnosi pre impianto, quale sarebbe il danno di questo passaggio?

Con la diagnosi suddetta viene prelevata una cellula (o due) ad un embrione in modo da effettuare l’analisi genetica del DNA. Essa, certo, provoca la morte di numerosi embrioni per il solo fatto di essere effettuata (sottrarre una o due cellule da un embrione di otto cellule significa spesso ucciderlo). Bisogna ricordare che essa ha una percentuale di errore, cioè etichetta come malati embrioni che malati non sono e come sani embrioni che sani non sono. I dubbi etici sono dunque rilevanti.

Per districarci in questa selva di opinioni, legittime o discutibili, proponiamo di attenerci ai fatti.

Abbiamo scelto di riportare due storie. Il primo caso è quello di una coppia di Cagliari. Sterili, lei affetta da talassemia, lui portatore sano della malattia, con il 50 per cento di probabilità di dare alla luce un figlio malato. Per le modifiche apportate alla legge, loro hanno il diritto di ottenere la diagnosi preimpianto nella struttura sanitaria pubblica come prestazione gratuita. Eppure l’Ospedale Microcitemico di Cagliari si rifiuta di eseguire l’analisi sulle cellule. Da qui, l’azione legale, che viene vinta.

L’altro caso riguarda invece una coppia di Roma, Rosetta Costa e Walter Pavan, che nel 2006 danno alla luce una bimba affetta da fibrosi cistica, scoprendo di essere entrambi portatori sani della malattia. Dopo una seconda gravidanza, interrotta per la stessa patologia fetale, i due chiedono di accedere alle tecniche di procreazione assistita e poter effettuare lo screening preimpiano. Desiderano un figlio sano. Ma sono fertili, potrebbero averlo naturalmente, perciò per loro la strada è sbarrata.  Come abbiamo già sottolineato, la fecondazione artificiale, in Italia, è consentita soltanto alle coppie sterili. Come unica eccezione, introdotta nel 2008 dalle linee guida dell’ex ministro Livia Turco, il permesso è stato esteso alle coppie in cui l’uomo sia affetto da una malattia virale sessualmente trasmissibile (Hiv, epatite B o C). A questo punto Costa e Pavan si rivolgono alla Corte di Strasburgo che da loro ragione, giudicando la legge 40 incoerente dal punto di vista legislativo (perché l’Italia vieta l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita e diagnosi preimpianto alle coppie portatrici di malattie genetiche, come la fibrosi cistica, ma consente  successivamente l’aborto terapeutico se il feto è malato).

Al di là delle opinioni e posizioni etiche, stiamo ai fatti: l’Europa ha condannato il nostro Stato a pagare 15 mila euro di danni morali alla coppia.

Di Lilith Fiorillo

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