Le polizze unit linked (“legate ad un fondo”) non garantiscono a scadenza la restituzione del capitale investito e nemmeno un rendimento minimo. Nella maggior parte dei casi il contraente versa al momento dell’adesione una certa cifra. Il versamento può essere unico, ma c’è la possibilità di versamenti successivi. Questo denaro, tolte le spese per l’acquisto della polizza e i costi, sarà investito in
quote di fondi comuni di investimento designati nella polizza, i quali posseggono generalmente una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è così legato al rendimento dei fondi. Al momento della morte del contraente, a meno di un disinvestimento anticipato, i beneficiari riceveranno un capitale più o meno grande a seconda di come sono andati i fondi a cui è legata la polizza unit linked.
L’articolo 1923 del codice civile (e la riconferma della Corte di Cassazione del 2008), prevede che “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. Per cui i premi investiti sui prodotti assicurativi sono impignorabili e non possono essere intaccati dai creditori.
L’impignorabilità, l’insequestrabilità e l’esclusione dall’asse ereditario sono (o erano) i pilastri su cui poggiano le “esigenze” di molti investitori che hanno scelto polizze index linked e unit linked per evitare i creditori in caso di fallimento o per eludere il fisco, o più semplicemente per lasciare delle somme a persone diverse dagli eredi legittimi (come nel caso delle relazioni extra coniugali).
Dunque, secondo una recente sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Parma, le polizze di tipo finanziario, che non hanno alcuna funzione previdenziale, possono essere pignorate. Secondo la sentenza, infatti, le polizze vita sono prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e non offrono garanzie per quanto riguarda il risultato dell’investimento. Al contrario delle polizze “classiche”, infatti, presentano dei rischi, come qualsiasi prodotto finanziario.
La sentenza riguarda le polizze index linked, ma la tesi della giuria sono estendibili anche alle unit linked. In teoria cade anche il discorso dell’esclusione dell’asse ereditario tipico delle polizze.
Una vera e propria sentenza rivoluzionaria che potrebbe, se riconfermata nei gradi successivi, avere degli effetti imprevedibili e devastanti. Che succederà adesso? Avrà anche effetto retroattivo? Staremo a vedere.