Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha dato la propria approvazione ai contenuti del decreto attuativo che disciplina le modalità per l’installazione del POS (Point of Sale) negli studi dei professionisti tecnici, reso obbligatorio a partire dal 1° gennaio scorso dall’art. 15 del c.d. decreto Sviluppo bis (DL 179/2012).
In sostanza, il Decreto sul POS obbligatorio per i professionisti stabilisce che la norma “si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di 20 euro per la vendita di prodotti o la prestazione di servizi”.
Ma non solo. È previsto un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale l’obbligo sarà in capo ai soli professionisti che dichiarano un fatturato di 300.000 euro. Dopo tale intervallo di tempo, la soglia si abbasserà a 200.000 euro di volumi d’affari (leggi anche POS Obbligatorio Professionisti, solo con fatturato sopra 200mila euro).
Lo schema di decreto attuativo si compone di appena tre articoli.
L’articolo 1 illustra le definizioni utilizzate nello schema di decreto.
L’articolo 2 specifica il campo di applicazione. Come detto, viene esplicitamente indicato che l’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o di debito scatta solo per cifre superiori ai 20 euro. Viene inoltre precisato che “si applica limitatamente ai pagamenti effettuati all’interno dei locali destinati allo svolgimento dell’attività di vendita o di prestazione di servizio, ed esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l’attività (…), per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti, è superiore a 300 mila euro”.
Dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto la soglia di fatturato da cui scatta l’obbligo del POS obbligatorio per i professionisti scenderà a 200.000 euro.
Infine, l’ultimo articolo (art. 3) specifica che l’entrata in vigore del decreto scatterà 120 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
“La prima valutazione degli ingegneri italiani – ha affermato Armando Zambrano, Presidente del CNI – è positiva. Il regolamento, ad esempio, si applica soltanto per le attività svolte all’interno degli esercizi e degli studi. Inoltre, la soglia di fatturato oltre il quale scatta l’obbligo è congrua ed è relativa soltanto ai servizi resi a consumatori ed utenti, non alle imprese e ai professionisti”.
“Naturalmente”, conclude Zambrano, “occorrerà vigilare perché l’impostazione del provvedimento si mantenga sul tracciato dello Schema elaborato dal MISE”.
Di Mauro Ferrarini