E’ quanto emerge da recentissima sentenza della Cassazione. (Cass. sent. n. 11895 del 12.03.2014).
È vero che il sito internet, a differenza del giornale cartaceo, può essere sempre sequestrato quando vi siano contenuti diffamatori, ma è anche vero che tale misura cautelare deve essere utilizzata con estrema parsimonia e solo quando vi sia un serio pericolo di danno per la vittima.
A pochi giorni da una precedente sentenza che aveva intimorito il web, la Cassazione torna su uno dei temi più caldi della rete: la sequestrabilità del blog o del sito in caso di commenti diffamatori postati da terzi.
Al di là della responsabilità o meno del proprietario del sito per quanto scritto, sul proprio blog, dagli utenti, il problema immediato è quello se tale spazio web sia o meno sottoponibile a sequestro preventivo.
Ebbene, con una sentenza di poche ore fa, la Cassazione ha per l’appunto ritenuto che, in generale, deve sempre prevalere la libertà di espressione, posto peraltro che il blog è anche uno strumento attraverso il quale viene veicolata l’informazione e, quindi, si risolve in un bene per l’intera collettività.
Alla luce di ciò, il sequestro può avvenire solo quando il sito sia offensivo, ossia quando esso venga adoperato per commettere diffamazioni (anche se non da parte del suo titolare, anche solo da parte di terze persone). Insomma, il provvedimento interdittivo del giudice può intervenire solo quando il blog ha, in sé, una potenzialità offensiva, tale per cui potrebbe derivarne, con molta probabilità, un concreto danno per la vittima.
In sintesi è necessario che il blog oggetto del sequestro abbia un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso; tale legame con l’illecito non deve, invece, essere meramente occasionale ed episodico, come potrebbe essere il caso di un singolo o di pochi post saltuariamente scappati al controllo del proprietario del blog.
Diversamente il sequestro dell’intero spazio web deve ritenersi una misura sproporzionata perché – quando ricade su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione – esso finisce per incidere sulla manifestazione del pensiero oltre che sul diritto di proprietà e di cronaca.
In sintesi ed in conclusione, per colpa di un singolo post diffamatorio non è legittimo sequestrare, oscurandolo, un intero sito. La pronuncia ha invitato i magistrati, se necessario, a oscurare i singoli post ritenuti diffamatori, ma non l’intero sito!
Foggia, 13 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo