Nel caso in cui i condòmini sono più di otto, se l’assemblea non dispone alla nomina dell’amministratore ( occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’immobile), uno o più condomini possono esigerne la nomina facendo richiesta all’autorità giudiziaria; può anche chiederlo, con la stessa prassi, l’amministratore dimissionario che ha interesse a far subentrare un altro amministratore per non restare “in prorogatio” ed esimersi da incombenze di gestione e responsabilità.
L’obbligo di nomina scatta quando i condòmini sono in numero superiore ad otto; si faccia attenzione che si parla di condòmini e non di unità immobiliari, per cui potrebbero esservi otto condòmini proprietari ognuno con più di otto unità immobiliari senza impegno di nominare l’amministratore.Se la riforma del Condominio si ha posto come obiettivo quello di avere un amministratore più preparato, responsabile e soggetto a formazione ed aggiornamento, appare in netta contraddizione l’aver portato da più di quattro a più di otto i condòmini in presenza dei quali va designato l’amministratore, quasi a voler esonerare dai relativi oneri gli edifici non particolarmente rilevanti; sarebbe stato meglio allora pretendere l’obbligo dell’amministratore in presenza di un certo numero di alloggi più che di condòmini. A prescindere dal fatto che la presenza di un amministratore serve a salvaguardare anche i terzi e non solamente i condòmini, ad esempio in tema di rispetto delle norme di sicurezza, nella gestione degli adempimenti fiscali, nell’indicazione ai creditori dei condòmini morosi, ecc.Essendo l’art. 1129 del Codice Civile principio inderogabile, sarebbero irrilevanti eventuali clausole del regolamento condominiale che prevedano presupposti numerici diversi per la nomina o esonero dalla nomina nel caso in cui i condòmini siano o diventino più di otto. Questo perchè i condomini in origine potrebbero essere non più di otto ma in seguito, per effeto di vendita di unità immobiliari o frazionamento di grandi unità, potrebbero poi superare tale limite.Chi deve intraprendere una lite contro un condominio sprovvisto di amministratore, deve citare tutti i condòmini o chiedere la nomina di un curatore speciale che dovrà convocare l’assemblea per avere direttive sulla condotta della causa.tratto da mediare oggi.it luglio 2013