La responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a carico del Ministero della salute, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della C.m.o. di cui all’art. 4 l. n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).
Cassazione Civile, Sez. III, 14 Luglio 2011, n. 15453
Teramo, 25 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA
Magazine Legge
La responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a carico del Ministero della salute, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della C.m.o. di cui all’art. 4 l. n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).
Cassazione Civile, Sez. III, 14 Luglio 2011, n. 15453
Teramo, 25 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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