Magazine Legge
La responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. a carico del Ministero della salute, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della C.m.o. di cui all’art. 4 l. n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).
Cassazione Civile, Sez. III, 14 Luglio 2011, n. 15453
Teramo, 25 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA
I suoi ultimi articoli
-
Consiglio di Stato: l’indennità di accompagnamento non rientra nell’ISEE
-
Siglato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Pari Opportunità -Presidenza del Consiglio e la Consigliera di Pari Opportunità nel campo della promozione della parità tra le lavoratrici e i lavoratori
-
Il nuovo codice deontologico per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili entra in vigore dal 1° Marzo 2016
-
Il minore va collocato dal genitore che meglio garantisce il rispetto dell’altro genitore ed il mantenimento dei rapporti con quest’ultimo e di conseguenza il più equilibrato sviluppo psico-fisco del minore