Chi aderisce alla previdenza complementare, dunque, ottiene un risparmio sulle tasse da pagare, che varia a seconda dell’aliquota fiscale di ogni contribuente.
Facciamo un esempio. Supponiamo che un lavoratore versi ogni mese 100 euro ai fondi pensione (1.200 euro annui) e paghi in media il 23% di tasse (aliquota Irpef più bassa) sul proprio reddito. Quando presenta la dichiarazione fiscale, può sottrarre i 1.200 euro dal reddito imponibile, pagando in questo modo 276 euro in meno di tasse (il 23% di 1.200). Se la sua aliquota fosse del 30% pagherebbe ancora meno tasse (il 30% di 1.200 = 360 euro).
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) non è invece deducibile.
I fondi pensione godono di una tassazione abbastanza favorevole anche quando
investono i soldi dei lavoratori sul mercato. I rendimenti degli investimenti sono infatti soggetti ad un prelievo dell’11%, più basso di quello applicato ai rendimenti dei titoli di Stato, azioni e obbligazioni (12,5%) e di quello applicato ai rendimenti dei conti correnti e depositi bancari e postali (27%).
Anche la pensione maturata al termine della fase di accumulo sui fondi pensione è favorevole dal punto fiscale. Le pensioni complementari sono infatti soggette ad una tassazione massima del 15%, che scende con l’aumentare della durata del piano di investimento. Infatti l’aliquota si riduce dello 0,3% ogni anno non appena il piano di accumulo supera la durata di 15 anni, fino a raggiungere un minimo del 9%. Per esempio, se il lavoratore ha versato nel fondo pensione per 10 anni, pagherà il 15% di tasse sulla pensione che percepisce. Se ha versato per 35 anni pagherà il 9% [15% meno il 6% (lo 0,3% annuo per la parte che eccede i 15 anni, cioè 20 anni, quindi 0,3% x 20)].
Le aliquote comprese tra il 9 ed il 15% sono state introdotte dalla riforma del 2007, per cui sono valide da quell’anno in poi, mentre chi ha aderito prima del 2007 rientra nel vecchio regime fiscale, che prevede una tassazione con la normale aliquota Irpef.
Da precisare anche che le aliquote comprese tra il 9 ed il 15% sono applicate soltanto su una parte della pensione percepita, cioè su quella maturata in base al versamento del capitale e non su quella maturata attraverso i rendimenti del fondo. Questi ultimi, come detto sopra, sono già soggetti ogni anno ad un prelievo fiscale alla fonte con l’aliquota dell’11%. E questo per evitare una doppia tassazione.
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) liquidato al lavoratore dall’azienda è sottoposto a tassazione separata, la cui prima aliquota Irpef è del 23%. Anche la pensione pubblica è soggetta ad aliquota Irpef.