Il titolare di una pensione di reversibilità – ancorché originata da una pensione diretta liquidata in regime internazionale con il cumulo di contributi versati in Italia e all’estero – non ha diritto a un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al suo dante causa ma soltanto ad una quota di tale importo; conseguendone, per il caso che la pensione diretta benefici dell’integrazione al minimo, che detta integrazione concorre soltanto a determinare la base di calcolo della quota in parola.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 01 Luglio 2011, n. 14514
Teramo, 16 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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