Prezzi al pubblico e accertamento induttivo

Creato il 12 luglio 2012 da Studiocassaro
In materia di IVA, la tenuta di una contabilità formalmente regolare da parte del contribuente, non impedisce una ricostruzione indiretta dei ricavi e del volume d’affari sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.Risulta legittimo infatti, l’accertamento per infedeltà della dichiarazione anche in base ad altri documenti o ad altri dati e notizie, dalle quali sia possibile desumere omissioni, indicazioni inesatte o false.La Cassazione con l’ordinanza 3 luglio 2012 n.11119 ha accolto, infatti, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che è’ valido l’accertamento induttivo dell’IVA basato sui prezzi esposti al pubblico anche se la contabilità aziendale è formalmente regolare. Quindi legittimano l’atto impositivo anche presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. E’ quanto deciso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 3 luglio 2012, n.11119.In altri termini, la prova per una dichiarazione IVA infedele può essere desunta anche dalla discordanza tra i prezzi esposti in vetrina e quelli corrispondenti a quanto dichiarato.