dell’immobile acquistato con i benefici procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. L’acquisto non dell’intero, ma di una quota dell’immobile, può integrare tale requisito, ma solo qualora sia significativo, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione.
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 17 Giugno 2011, n. 13291
Teramo, 03 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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