principio giuridico di non imputabilità dei folli

Creato il 09 luglio 2011 da Ivy

(l’immagine è presa da qua)

In criminologia si cerca spesso una correlazione tra malattia mentale e crimine.

Però vi è una parte non trascurabile della popolazione con disturbi psichici senza che queste persone si comportino da delinquenti e, di contro la maggior parte dei criminali è perfettamente normale dal punto di vista psichiatrico. Cioè esistono persone più soggette a delinquere perché in loro sono presenti componenti mentali patologiche però non c’è nessuna connessione causale tra disturbo psichico e condotta criminosa né alcun legame deterministico per il quale dato un disturbo mentale ne debba necessariamente derivare un comportamento delittuoso. Si può avere condotta criminosa in soggetti psichicamente del tutto normali e viceversa.

Nel 19 esimo secolo con la redazione dei primi codici penali che sostituirono in Europa legislazioni arbitrarie, si è cominciato a valutare il principio giuridico di non imputabilità dei folli cioè quello della ridotta imputabilità per i casi meno gravi di malattia mentale, anche in taluni sistemi penali quali il nostro, . Tale questione è stata affrontata dai codici moderni secondo tre indirizzi:

1)Il metodo puramente psicopatologico o biologico. Considera non imputabili i malati che abbiano commesso un reato e che siano affetti da determinate malattie mentali specificate dal codice; ad esempio psicosi, ritardo mentali, demenza, conducono all’irresponsabilità e quindi all’esclusione di sanzioni punitive. Secondo questo criterio sarebbe necessaria una certa diagnosi psichiatrica di una determinata malattia per escludere la responsabilità penale senza doversi valutare se e quanto l’infermità abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere.

2)Il metodo esclusivamente normativo o psicologico è opposto al precedente. Per non aversi responsabilità è sufficiente che al momento del fatto il soggetto sia stato giudicato incapace di intendere e di volere, prescindendo dall’identificazione di una precisa infermità. Basta un turbamento psichico anche momentaneo senza la precisa identificazione di una malattia psichiatrica, ma che abbia comunque menomato la coscienza e la libera autodeterminazione o che abbia condotto al delitto per impulso irresistibile che si possa escludere o attenuare la responsabilità penale.

3)Il metodo psicopatologico normativo, o biologico psicologico, seguito nella maggior parte dei paesi europei e scelto anche per il nostro codice, é una sorta di compromesso fra i primi due metodi. Richiede anzitutto il ricorso di una infermità di mente e poi la valutazione della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere al momento del commesso delitto. È quindi fondamentale accertare l’infermità che resta il presupposto – ma non la condizione di per sé sufficiente – per pronunciarsi sulla responsabilità, in quanto occorre verificare se e quanto la malattia abbia inciso sulla genesi del delitto.

Il principio giuridico fondamentale è che possono essere sottoposti a pena solo le persone imputabili mentre non sono punibili coloro che non sono dotati del requisito dell’imputabilità (e allora vengono adottati particolari misure di difesa sociale, come l’ospedale psichiatrico giudiziario o la casa di cura e custodia).

L’art. 85 c.p. cita “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile – per subito specificare – è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

L’imputabilità quindi, è una condizione psichica nella quale si deve trovare alcuno per essere sottoposto alla sanzione penale. Essa è un requisito individuale legato al possesso della capacità di intendere e di volere.

Il requisito necessario per essere imputabili è la capacità di intendere e di volere, ed entrambe le facoltà debbono essere presenti. Intendere vuol dire discernere rettamente il significato e il valore nonché le conseguenze morali e giuridiche di atti e fatti o in altre parole avere chiara consapevolezza del lecito e dell’illecito o anche di ciò che è bene e di ciò che è male.