Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 c.p.c…Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 Giugno 2012, n. 10027
Teramo, 28 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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