Sono stati pubblicati, sotto forma di supplementi straordinari della Gazzetta ufficiale n. 303 del 31 dicembre scorso, cinque decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze, che conferiscono “ufficialità” a 68 studi di settore revisionati per il periodo d’imposta 2012, relativi ai comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali.
Tra i professionisti segnaliamo lo studio di settore VK23U riguardante i servizi di ingegneria integrata che coinvolge 8.281 contribuenti, lo studio di settore WK03U sulle attività tecniche svolte dai Geometri che riguarda 54.190 contribuenti e lo studio di settore WK18U sull’attività degli studi di architettura che coinvolge 58.566 contribuenti.
Gli studi di settore ora approvati non potranno essere utilizzati per gli esercizi precedenti. L’inapplicabilità retroattiva, in sede di accertamento, è legata alla circostanza che gli studi sono stati costruiti sulla base dei dati 2010, anno fortemente condizionato dalla crisi.
Per quanto riguardo lo studio di settore delle attività professionali, si legge nel decreto che l’applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “compenso potenziale”. Tale compenso viene stimato tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico del soggetto esercente attività professionale anche con riferimento al contesto territoriale in cui lo stesso opera.
L’applicazione dello studio consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica del professionista in relazione al settore economico di appartenenza. L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche.
Lo studio di settore è articolato in 4 fasi:
Analisi Discriminante;
Analisi della Coerenza;
Analisi della Normalità Economica;
Analisi della Congruità.
Durante l’analisi discriminante i professionisti sono stati suddivisi in gruppi omogenei determinando una regola di classificazione in grado di definire l’appartenenza di ciascun soggetto ai gruppi omogenei individuati.
Con l’analisi della coerenza il professionista è stato valutato sulla base di specifici indicatori economici, calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono stati Resa oraria per addetto e Incidenza delle spese sui compensi.
L’analisi della normalità economica invece è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che individuano le condizioni di normalità economica. Gli indicatori utilizzati sono stati Rendimento orario professionisti e Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi.
Infine con l’analisi della congruità per ciascun contribuente è stato calcolato il “compenso puntuale” come somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di compenso ed i relativi coefficienti, considerando anche le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei.
Dei cinque decreti, quattro approvano gli studi (12 per le manifatture, 23 per i servizi, 21 per il commercio, e 12 per le professioni), l’altro riguarda il principio di “territorialità del livello delle quotazioni immobiliari“: sono cioè individuati appositi indicatori locali per valutare l’incidenza dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione per comune, provincia, regione e area, differenziando, così, l’applicazione degli studi in base al luogo di svolgimento dell’attività economica.
Anche la territorialità, che è stata definita sui dati 2010 dell’Osservatorio sul mercato immobiliare, è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2012.