I fatti risalgono al 2010. Secondo l'accusa l'imputato aveva violato la normativa che consente di utilizzare il servizio criptato limitatamente ad ambiti familiari o domestici, essendone vietato l'utilizzo in ambito commerciale o in locali aperti al pubblico.
Il tribunale ha aderito alla tesi difensiva, sostenuta dagli avvocati Domenico Attanasi e Antonio Farina, secondo cui la condotta contestata non costituisce illecito penale, per difetto del fine di lucro, perchè la trasmissione dell'evento non era stata pubblicizzata, non era stato richiesto un sovrapprezzo per la visione e il numero di avventori presenti nel locale era esiguo.