In data odierna il Tribunale Civile di Milano, confermando integralmente il provvedimento già emesso dal Presidente l'11/09/2013 in accoglimento del ricorso di PRS ex art. 700 c.p.c., dopo aver sentito le parti in contraddittorio, ha ordinato alla EDB Media Srl di dare corso all'esecuzione del contratto di concessione pubblicitaria, ribadendo il rispetto dell'esclusiva in capo a PRS Srl in relazione alla commercializzazione degli spazi pubblicitari sui canali Sportitalia e il relativo obbligo di EDB Media Srl di trasmettere regolarmente la pubblicità raccolta da PRS.
EDB Media Srl è stata quindi inibita dallo svolgere attività di raccolta pubblicitaria, direttamente o indirettamente, sui canali televisivi Sportitalia, Sportitalia 2 e Sportitalia 24.