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Puglia, i contenuti del DDL sul Fascicolo del Fabbricato obbligatorio

Creato il 01 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Puglia, i contenuti del DDL sul Fascicolo del Fabbricato obbligatorio

Il disegno di legge della Regione Puglia che istituisce l’obbligo per ogni fabbricato di dotarsi di un fascicolo del fabbricato è stato approvato nel dicembre del 2011 e poi è passato all’unanimità dopo il vaglio della Commissione nell’aprile 2012 … dopodiché tutto si è arenato.

A chiedere che il DDL sulla sicurezza dei fabbricati pubblici e privati sia al più presto portato in aula del Consiglio regionale per il via libera definitivo è stato, recentemente, Fabiano Amati, consigliere della Regione Puglia.

Ricordiamo che il disegno di legge istituisce il cosiddetto “fascicolo del fabbricato” e definisce anche le disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni

Sulla necessità di avere un fascicolo del fabbricato ci siamo occupati in passato con questo articolo dell’ing. Giacomo Mecatti dal titolo Fascicolo del Fabbricato, per riqualificare e migliorare la sicurezza.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, dovrà essere redatta per tutti i fabbricati esistenti una Scheda informativa, nella quale siano riportate le seguenti informazioni:

1. anno di costruzione dell’immobile;

2. referto tecnico di verifica della condizione statica attuale,

3. certificato di abitabilità,

4. tipologia della struttura portante dell’edificio e degli orizzontamenti.

La Scheda informativa dovrà essere predisposta a cura del proprietario dell’immobile.

Nel testo del DDL, il fascicolo del fabbricato viene istituito obbligatoriamente per tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti:

- la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica,

- i dati dei relativi atti autorizzativi.

L’aggiornamento del fascicolo del fabbricato è fissato ogni 10 anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso.

L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.).

La legge prevede anche che i fabbricati ritenuti a rischio dovranno essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora il Comune dovesse accertare mancati interventi, si procederà alla revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari.

Infine, per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i quali sia stata accertata una situazione a rischio, sarà disposta l’immediata demolizione da parte del comune con spese a carico del proprietario.

Le sanzioni previste
Salatissime le sanzioni previste in caso di inadempienza alle prescrizioni previste dalla legge.

Sono infatti previste sia una pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione dell’agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche.


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