Tessera del Tifoso e fidelity card: continuano le disparità di trattamento. Ricorso di Federsupporter, Codacons e My Roma al TAR dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Con la Determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2012 l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nell’ambito dei meccanismi di semplificazione dell’accessibilità agli stadi, aveva equiparato, sia per l’acquisto di biglietti per le gare casalinghe sia per le gare in trasferta, la tessera del tifoso alla fidelity card.
Quest’ultima ottenibile, qualora attivo ed efficiente il collegamento delle società con “Questura online”, onde poter verificare, in tempo reale, l’assenza di motivi ostativi al predetto acquisto.
In pratica, l’unica differenza della fidelity card rispetto alla tessera del tifoso era ed è, in particolare, l’assenza di un circuito di pagamento bancario (leggasi inscindibile collegamento della tessera con una carta di credito prepagata ricaricabile). Molte società hanno, quindi, adottato proprie fidelity card: fra queste la AS Roma che ha adottato la “AS Roma Club Away Card” , acquistata finora, al prezzo di € 20,00 cadauna da oltre 6.000 tifosi della stessa AS Roma.
Ciò premesso, a seguito del fatto che alcuni (lo 0,011% del totale) possessori della suddetta card avrebbero dato luogo ad episodi di violenza in occasione di precedenti trasferte, l’Osservatorio, con Determinazione n.28 del 31 luglio scorso, invitava il Questore di Livorno a valutare l’opportunità di misure organizzative per consentire, relativamente alla gara Livorno-Roma del 25 agosto scorso , l’acquisto di biglietti per i posti riservati al settore ospiti solo ai tifosi in possesso della “AS Roma Club Privilege Card”, con esclusione dei tifosi in possesso della “AS Roma Club Away Card”.
Il Questore di Livorno dava pedissequamente seguito a tale invito, sicchè gli oltre 6.000 possessori della “Away Card” non hanno potuto assistere alla predetta gara.
Successivamente, con Determinazione n. 31 del 4 settembre scorso, l’Osservatorio, con una motivazione del tutto generica, incongrua ed incoerente, quale quella di "precedenti turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, che hanno visto protagonisti tifosi neo fidelizzati aderenti al programma “Away Card”, ha rivolto al Questore di Parma l’identico invito rivolto al Questore di Livorno.
Conseguentemente, anche questa volta, è stata proibita la vendita di biglietti per i posti riservati al settore ospiti, relativamente alla partita Parma-Roma del 16 settembre prossimo, agli oltre 6000 possessori della “Away Card”.
Federsupporter, condividendo in toto i contenuti di un Comunicato del 22 agosto scorso di MY Roma, Associazione rappresentativa dei tifosi della AS Roma, con proprie note del 29 agosto scorso, ha contestato l’invito dell’Osservatorio contenuto nella Determinazione n. 28 del 31 luglio scorso e la conseguente proibizione adottata dal Questore di Livorno.
A parte, infatti, l’assoluta esiguità del numero dei possessori di “Away Card” che avevano-avrebbero – dato luogo ad episodi di violenza tale da non giustificare una proibizione di massa nei confronti di tifosi del tutto incolpevoli e non conniventi con i pochi contravventori, non era accettabile l’illogica disparità di trattamento rispetto ai possessori della “Privilege Card”, essendo entrambe fidefacienti della mancanza di motivi ostativi all’acquisto dei biglietti.
Peraltro, sia la tessera del tifoso sia la fidelity card sono revocabili nei confronti dei possessori dell’una o dell’altra che commettano atti di violenza.
Giammai esse possono essere revocabili o limitative di diritti a cui danno titolo in maniera collettiva ed indiscriminata, anziché personale, traslando sui tifosi quella responsabilità oggettiva che vige nell’ordinamento sportivo solo per i tesserati e che grava solo sulle società.
E ciò vale sia per la tessera del tifoso sia per la fidelity card.
Diversamente, per coerenza,ove lo 0,011% dei possessori della prima si rendessero autori di atti di violenza o di razzismo, a tutti i possessori della tessera dovrebbe essere precluso l’acquisto di biglietti per posti riservati al settore ospiti di gare in trasferta.
Al fine della prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi, che è l’unico ed esclusivo fine della tessera del tifoso, così come della fidelity card, i possessori dell’una (tessera del tifoso) non possono essere considerati, a priori, tutti presunti “buoni”, così come i possessori dell’altra (fidelity card) non possono essere considerati, a priori, tutti presunti “ cattivi” .
Né, così come evidenziato nelle note del 29 agosto scorso, è accettabile che si proceda secondo la logica “punirne 100 per educarne uno” e della “decimazione”.
Logica che ottiene solo o prevalentemente il controproducente effetto di ingenerare sentimenti di profonda ingiustizia e di ribellione nella stragrande maggioranza dei tifosi per bene, a tutto vantaggio di quei pochi o pochissimi dediti al conflitto permanente con il “sistema”, dentro e fuori gli stadi, e che con il calcio nulla hanno a che vedere, i quali proprio su tali sentimenti contano per alimentare detto conflitto e per accrescere il proprio proselitismo, in specie tra i giovani.
Pertanto, Federsupporter, assistita e difesa dall’Avv. Vieri Paoletti, con studio in Roma, via Filippo Corridoni 14 e dall’Avv. Pietro Ilardi, con studio in Roma via A. Bertoloni, 3, insieme con Codacons e MyRoma, presenterà, nelle prossime ore, dinanzi al TAR dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, un ricorso in via d’urgenza, affinchè la proibizione del Questore di Parma venga sospesa, in attesa della decisione nel merito della legittimità di tale proibizione.
Nel contempo, Federsupporter ha già chiesto e solleciterà nuovamente un incontro urgente con l’Osservatorio per affrontare e discutere con spirito costruttivo e collaborativo, tutte le problematiche attinenti ai rapporti tra Istituzioni e società, da un lato, e tifosi, collettivamente intesi e rappresentati, dall’altro.