Qualificazione Certificatore Energetico, da domani in vigore le nuove regole

Creato il 11 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Entra in vigore domani 12 luglio 2013 il decreto 75/2013 che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei professionisti tecnici e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Ricordiamo che i tecnici che vogliano abilitarsi per diventare certificatore energetico devono rispondere almeno a uno dei seguenti requisiti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del d.P.R. 75/2013 (leggi anche Competenze dei tecnici abilitati alla certificazione energetica, l’analisi del decreto).

Requisito di cui al comma 3, art. 2
a. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, ovvero corrispondente diploma di laurea

b. laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25

c. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia, indirizzo C3 elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica

d. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 costruzioni, ambiente e territorio, ovvero diploma di geometra

e. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione gestione dell’ambiente e del territorio, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

Ricordiamo che il certificatore energetico deve anche essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Il certificatore energetico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Nel caso in cui il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, deve operare in collaborazione con altro certificatore energetico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Requisito di cui al comma 4, art. 2
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Il soggetto in possesso di questi requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, ovvero corrispondente diploma di laurea

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32,

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al d.P.R.15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al d.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

Requisiti di indipendenza e imparzialità
Per quanto riguarda la qualificazione di certificatore energetico occorre possedere requisiti di indipendenza e imparzialità, il che significa:

1. nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

2. nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

Corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici
Il decreto 75/2013 disciplina anche i contenuti minimi dei corsi di formazione per la qualificazione dei certificatori energetici.

I corsi e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell’ambiente.

A livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle Regioni e Province autonome


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