La pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita, rientra nella previsione dell’art. 2723 c.c., la quale si riferisce alle aggiunte o modificazioni apportate al documento posteriormente alla sua formazione. Da ciò discende che, nel caso in questione, la prova testimoniale è comunque ammissibile.
Corte di Cassazione, sez. III, 03 aprile 2013, n. 8118
Teramo, 08 Novembre 2013 Avv. Annamaria Tanzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA