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Quando lo stato d'ira può essere causa di non punibilità: una sentenza della Corte di Cassazione

Creato il 03 marzo 2011 da Gaetano61

Cassazione: lo stato d'ira che porta alla redazione di frasi diffamatorie nei confronti del datore di lavoro può essere causa di non punibilità

Quando lo stato d'ira può essere causa di non punibilità: una sentenza della Corte di CassazioneCome informa il sito www.studiocataldi.it, una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 7073 del 23 febbraio 2011, ""ha riconosciuto come lo stato d'ira, che porta il lavoratore alla redazione di comunicazioni scritte contenenti frasi ritenute diffamatorie nei confronti dell'azienda, può essere causa di non punibilità per il lavoratore. Il caso vede protagonista un lavoratore licenziato, a seguito di una denuncia calunniosa per molestie sessuali, con promessa di un lavoro alternativo alla quale [...] l'azienda non teneva fede; circostanza quest'ultima che provocava nel lavoratore un incontenibile stato d'ira che sfociava nella redazione di volantini offensivi a danno dell'azienda. Il Giudice di Pace condannava il lavoratore per diffamazione aggravata; avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione il dipendente, ritenendo la sentenza ingiusta ed errata per non aver tenuto conto delle condizioni fisiche e psichiche in cui versava. La Suprema Corte, sottolineando che incongruamente il GdP ha sostenuto che l'imputato avrebbe dovuto agire in sede civile, dimenticando che lo stato d'ira è condizione psicologica che tende ad annullare l'approccio razionale ai problemi, accoglie il ricorso annullando la sentenza con rinvio. Gli Ermellini precisano che la condotta tenuta dal lavoratore era espressiva di uno sfogo di astio e di livore nei confronti di chi, nella mente dell'imputato, gli aveva fatto un torto ed evidenziano come il Gdp "avrebbe dovuto valutare: a) se la condotta delle persone diffamate integrasse un fatto ingiusto e quindi gli estremi della provocazione, b) se la condotta del ricorrente potesse essere considerata una reazione a tale fatto ingiusto, c) se ricorresse il requisito della immediatezza, tenendo presente che (...) non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui si sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa"". (Sentenza segnalata da Lorenzo Lorusso).

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