Quando serve la Procedura Abilitativa Semplificata per realizzare impianti FER

Creato il 13 novembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Riprendiamo il nostro mini ciclo di post dedicati agli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, basandoci su quanto esposto nella recente indagine del Centro Studi del CNI su sussidiarietà e semplificazione.

Mentre alcune tipologie di impianti FER di dimensioni modeste possono essere installate semplicemente facendo una Comunicazione al Comune per via telematica; quando crescono le potenze in gioco, la procedura si complica leggermente ed è obbligatorio ricorrere alla c.d. PAS, Procedura Abilitativa Semplificata.

Semplificando il discorso, la Procedura Abilitativa Semplificata è una SCIA, a cui si fa ricorso quando si parla di impianti a fonti rinnovabili. La PAS è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d.lgs. 28/2011 (il c.d. Decreto Romani).

Anche la PAS va presentata al Comune dove sorgerà l’impianto per via telematica almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

La Procedura Abilitativa Semplificata va accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto dell’impianto FER agi strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Alla PAS, che vale 3 anni, occorre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica e accettato dal proponente, oltre all’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori di installazione dell’impianto FER.

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato deve presentare al Comune un certificato di collaudo finale.

Ecco allora l’elenco delle tipologie di impianto alimentate da fonti rinnovabili per le quali occorre fare ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata:

1. Impianti solari fotovoltaici per i quali non si applica la Comunicazione al Comune.

2. Impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1.000 kWe = 3.000 kWt (piccola cogenerazione), per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune.

3. Impianti a biomasse fino a 200 kW (d.lgs. 387/2003 tabella A), per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune.

4. Impianti alimentati con gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1.000 kWe = 3.000 kWt (piccola cogenerazione), per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune.

5. Impianti eolici fino a 60 kW (d.lgs. 387/2003 tabella A) , per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune.

6. Impianti idroelettrici fino a 100 kW (d.lgs. 387/2003 tabella A) , per i quali non è applicabile la semplice Comunicazione al Comune.


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