Rapporti patrimoniali tra coniugi: comunione legale dei beni.

Da Rebecca63

Le sentenze, pronunciate tra i coniugi e passate in cosa giudicata (in cause, rispettivamente, di divorzio e di caduta in comunione legale di altro bene acquistato separatamente da uno dei coniugi), le quali, nell’interpretare il contenuto e la portata precettiva di una precedente pronuncia intervenuta tra le stesse parti, abbiano ritenuto non idonea a determinare l’allentamento del legame matrimoniale la sentenza di primo grado di separazione personale in pendenza di un appello sul titolo della separazione stessa, sull’affidamento dei figli e sulla misura dell’assegno di mantenimento, non vincolano, in relazione a detto accertamento incidentale, il terzo che, ante rem iudicatam, abbia acquistato da uno dei coniugi la quota di contitolarità di un bene immobile; ne consegue che, nel successivo giudizio, al quale partecipi anche l’acquirente, in cui si controverta della validità di detta alienazione di quota in relazione alla regola dell’amministrazione congiuntiva dettata dall’art. 184 c.c., il giudice è abilitato a stabilire autonomamente quando è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, al fine di determinare il momento di scioglimento del regime di comunione legale.

Cassazione Civile, Sez. II, 16 Aprile 2012, n. 5972

Teramo, 21 Aprile 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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