In tema di convenzioni matrimoniali, l’art. 162 c.c. condiziona l’opponibilità ai terzi delle suddette convenzioni alla annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c. ha funzione di mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità.