La legittimazione all’appello spetta, in via generale, ai soli soggetti che sono stati parti nel giudizio di primo grado, ma nel caso
del condominio, che è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, la presenza dell’amministratore non priva i condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti del Condominio. I condomini devono essere considerati parti originarie e non terzi, con la conseguenza che possono intervenire nei giudizi in cui la difesa dei diritti
sulle parti comuni dell’edificio sia stata già assunta dall’amministratore, e possono esperire mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di quest’ultimo.
Cassazione Civile, Sez. III, 16.05.2011, n. 10717
Teramo, 30 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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