In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore la preventiva richiesta risarcitoria di cui all’art. 22, l. n. 990/1969 – mirando la norma a favorire una liquidazione extragiudiziale dell’indennizzo – deve essere formulata nei confronti del solo assicuratore e, come tale, è idonea ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta nei confronti del solo responsabile civile, anche se nei suoi confronti nessuna richiesta preventiva sia stata inoltrata. La norma predetta, infatti, non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l’azione è proposta e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo, a tal fine, all’assicuratore (o all’impresa designata), su cui grava l’obbligo di pagamento dell’indennizzo assicurativo, un adeguato spatium deliberandi.
Corte di Cassazione, sez. III, 07 febbraio 2014, n. 2827
Teramo, 17 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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