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Realizzare impianti a energie rinnovabili: quando serve la Comunicazione al Comune?

Creato il 12 novembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Realizzare impianti a energie rinnovabili: quando serve la Comunicazione al Comune?

Quali sono le procedure per la realizzazione di impianti alimentati con fonti di energia rinnovabili? Iniziamo con questo post una serie di brevi approfondimenti, per analizzare i principali iter autorizzativi necessari alla installazione di impianti FER. Iniziamo dal sentiero più semplice: quello della Comunicazione al Comune.

La Comunicazione al Comune per la realizzazione di impianti alimentati con fonti rinnovabili è un titolo autorizzativo assimilabile a quello previsto per le c.d. attività di edilizia libera e, dunque, si applica nei casi più semplici e modesti.

La Comunicazione al Comune va fatta per via telematica e consente di iniziare subito i lavori per la realizzazione del proprio impianto solare termico, fotovoltaico, di cogenerazione o eolico.

Tale titolo autorizzativo è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 115/2008 ed è stato potenziato con un allargamento del suo campo di applicazione a seguito della conversione in legge del DL 40/2010 (convertito con l. 73/2010).

Le seguenti sono le tipologie di impianti a fonti rinnovabili di modeste dimensioni che richiedono, per la loro realizzazione, la semplice Comunicazione al Comune:

1. Generatori eolici singoli (altezza complessiva non superiore a 1,5 m).

2. Impianti solari termici montati su tetti di edifici (salve le limitazioni eventualmente previste per gli immobili sottoposti a vincolo ambientale o paesaggistico in base al Codice dei Beni Culturali).

3. Impianti solari fotovoltaici montati su tetti di edifici (salve le limitazioni eventualmente previste per gli immobili sottoposti a vincolo ambientale o paesaggistico in base al Codice dei Beni Culturali).

4. Unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 50 kW elettrici.

5. Torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili.

6. Impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime SSP (scambio sul posto) che non alterino volumi, superfici, destinazioni d’uso, numero unità immobiliari e non implichino un incremento dei parametri urbanistici o riguardino le parti strutturali dell’edificio.

Le informazioni per questo post sono state tratte dall’analisi “Per il rilancio del Paese: sussidiarietà e semplificazione”, realizzata a cura del Centro Studi del CNI


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