Realizzare impianti a energie rinnovabili: quando serve la Comunicazione al Comune?

Creato il 12 novembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Quali sono le procedure per la realizzazione di impianti alimentati con fonti di energia rinnovabili? Iniziamo con questo post una serie di brevi approfondimenti, per analizzare i principali iter autorizzativi necessari alla installazione di impianti FER. Iniziamo dal sentiero più semplice: quello della Comunicazione al Comune.

La Comunicazione al Comune per la realizzazione di impianti alimentati con fonti rinnovabili è un titolo autorizzativo assimilabile a quello previsto per le c.d. attività di edilizia libera e, dunque, si applica nei casi più semplici e modesti.

La Comunicazione al Comune va fatta per via telematica e consente di iniziare subito i lavori per la realizzazione del proprio impianto solare termico, fotovoltaico, di cogenerazione o eolico.

Tale titolo autorizzativo è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 115/2008 ed è stato potenziato con un allargamento del suo campo di applicazione a seguito della conversione in legge del DL 40/2010 (convertito con l. 73/2010).

Le seguenti sono le tipologie di impianti a fonti rinnovabili di modeste dimensioni che richiedono, per la loro realizzazione, la semplice Comunicazione al Comune:

1. Generatori eolici singoli (altezza complessiva non superiore a 1,5 m).

2. Impianti solari termici montati su tetti di edifici (salve le limitazioni eventualmente previste per gli immobili sottoposti a vincolo ambientale o paesaggistico in base al Codice dei Beni Culturali).

3. Impianti solari fotovoltaici montati su tetti di edifici (salve le limitazioni eventualmente previste per gli immobili sottoposti a vincolo ambientale o paesaggistico in base al Codice dei Beni Culturali).

4. Unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 50 kW elettrici.

5. Torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili.

6. Impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime SSP (scambio sul posto) che non alterino volumi, superfici, destinazioni d’uso, numero unità immobiliari e non implichino un incremento dei parametri urbanistici o riguardino le parti strutturali dell’edificio.

Le informazioni per questo post sono state tratte dall’analisi “Per il rilancio del Paese: sussidiarietà e semplificazione”, realizzata a cura del Centro Studi del CNI