Realizzazione di un soppalco, opera interna o ristrutturazione?

Creato il 19 giugno 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Un soppalco, benché realizzato nell’ambito del volume preesistente, comporta un aumento della superficie calpestabile e la creazione di spazi autonomi. L’individuazione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un soppalco, ovvero la superficie praticabile aggiuntiva, rispetto ai piani dell’edificio, ottenuta attraverso l’interposizione di uno o più solai orizzontali in uno spazio chiuso, deve essere valutata caso per caso.

Trattandosi di opere interne, la realizzazione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito potrebbe rientrare nel novero dell’attività libera, soggetta al regime della mera D.I.A. mentre, qualora sia di notevoli dimensioni, l’intervento verrebbe qualificato quale opera di ristrutturazione edilizia soggetta al previo rilascio del permesso di costruire.

Nel merito,  la giurisprudenza ritiene che per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni che: “occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre un vero e propria permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una D.I.A. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (T.A.R. Campania, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871).

Un soppalco realizzato, avente superficie di 20 mq. e posto a mt. 1,98 dal soffitto, amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell’immobile destinato ad attività commerciale e, creando un’ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 10 comma 1 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell’appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico e, pertanto, necessita del permesso di costruire. (Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4468).

Vari regolamenti urbanistici ed edilizi comunali prevedono che, nel momento in cui uno degli spazi ottenuti, al di sopra o al di sotto del soppalco, presenti altezza interna di piano uguale o maggiore di mt. 2,00, tale spazio verrà computato come superficie utile, aggiungendosi a quella preesistente, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, se normalmente per il soppalco ad uso deposito venga richiesta la presentazione di una SCIA, occorrerà un permesso di costruire o una DIA onerosa (T.A.R. Campania, sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 908).

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