Reclutamento/ “Vittime del Dovere”, chiamata diretta nominativa dei congiunti

Creato il 04 dicembre 2011 da Antonio Conte

La vigente legislazione in materia di “vittime del dovere” prevede, a favore dei loro congiunti, taluni benefici a carattere occupazionale, tra cui figura, per quanto attiene specificamente alle Forze Armate, la possibilità, prevista dall’art. 705 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, di arruolamento, a domanda, per c.d. “chiamata diretta nominativa”, nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente.
In particolare, detto beneficio si sostanzia nella possibilità per i familiari (coniuge, figlio o fratello laddove unico superstite) dei militari deceduti o permanentemente inabili al servizio per effetto di infermità contratte nel corso di missioni internazionali di pace ovvero di attività operative, di essere immesso direttamente nella categoria dei “graduati”, col grado di 1° C.le Magg., solo previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisio-psico-attitudinali e di moralità e condotta previsti dalla legge e il superamento di un apposito corso formativo.

I possessori dei requisiti previsti dalla legge, qualora intendano beneficiare della particolare tipologia di “reclutamento” dovranno:

  • fare riferimento al Centro Documentale di competenza, ovvero presso qualsiasi Ente/Reparto dell’Esercito
  • presentare specifica domanda che sarà inoltrata per i canali militari alla Direzione Generale per il Personale Militare (allegando la documentazione indicata su apposito format)
  • seguire lo speciale iter di reclutamento e formazione previsto.