Le novità
Come noto, gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono intervenuti sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria, sancendo l’applicazione della nuova aliquota del 26% per:1. i redditi da capitale di cui all’articolo 44 Tuir (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue; i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; ecc.).
Tuttavia, come chiarisce anche la Circolare 19/E le novità non riguarderanno soltanto i “redditi di capitale” ma saranno estese anche ad altre fattispecie che non assumono la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell’esercizio di attività di impresa: ciò in quanto il legislatore fa riferimento genericamente ai redditi di cui all’articolo 44 del Tuir;
2. i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), Tuir (come le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, ecc.)
Sebbene vi sia stato un generale aumento della tassazione, merita tuttavia di essere ricordato che sono comunque previste delle eccezioni:
- i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati continueranno a essere tassati nella misura del 12,5% (rientrano in questa fattispecie, ad esempio, titoli del debito pubblico, i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti ed i titoli equiparati, emessi da organismi internazionali);
- gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list saranno tassati, sempre dal 1° luglio, nella misura del 12,5% in luogo dell’attuale 20% (in tal modo si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati);
- gli interessi derivanti dai project bond continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento (l’aliquota è relativa ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso);
- gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale continueranno ancora ad essere tassati con l’aliquota agevolata del 5 per cento. I proventi derivanti da altre tipologie di operazioni sui titoli (operazioni di riporto, pronti contro termine, cessione, rimborso, ecc.) sconteranno invece la nuova aliquota del 26 per cento.
- non saranno interessati dall’incremento dell’imposizione fiscale gli utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella white list, ai quali si continuerà ad applicare l’aliquota dell’1,375 per cento;
- non saranno interessati dall’incremento dell’imposizione fiscale anche gli “interessi infragruppo”, che continueranno a scontare l’aliquota del 5% (trattasi degli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE).
Merita inoltre di essere ricordato come sia stata previsto altresì un aumento della tassazione (dall’11 all’11,5%) per i proventi percepiti da fondi pensione italiani.
È stato inoltre introdotto un regime speciale per le Casse di previdenza privatizzate, le quali potranno utilizzare in compensazione il maggior carico fiscale sopportato nel periodo luglio-dicembre 2014 a causa dell’aumento dalla tassazione dal 1° gennaio 2015.
In altre parole beneficeranno di un credito pari al 6% della base imponibile di tali redditi di natura finanziaria, che non rileverà ai fini del calcolo della base imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap.
Infine, è necessario ricordare come, dal 1° luglio 2014, siano dovute le imposte sostitutive nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti.
La decorrenza
Così come ribadito anche nella Circolare n.19/E, le novità appena richiamate si applicheranno:- ai dividendi percepiti dall’1 luglio 2014;
- agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014;
- ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli;
- a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014. Fonte: FiscalFocus