Redditometro: lettere in arrivo

Da Pukos

Stanno giungendo in questi giorni ai contribuenti le prime lettere con cui il Fisco informa i destinatari di aver rilevato un’incongruenza tra il reddito dichiarato e quello desumibile dagli elementi di spesa già presenti in Anagrafe tributaria per il periodo d’imposta 2012.

Come per gli anni passati, quindi, anche per l’annualità più recente per cui sono già scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il 2012, appunto, l’Agenzia delle Entrate ha scelto la via della lettera informativa al fine di invitare i destinatari a verificare le spese note all’Amministrazione, con cui potrebbero essere effettuati, poi, i calcoli per l’accertamento sintetico. Anche nella versione di quest’anno, l’allegato alla lettera reca un’elencazione di tipologie di spese significative, come l’acquisto di abitazioni o di mezzi di trasporto, canoni di locazione, assicurazioni e contributi, spese di istruzione, viaggi, investimenti, eccetera. In presenza di tali spese per il contribuente segnalato, viene soltanto indicata tale circostanza, ma non è riportato il relativo ammontare, come già è avvenuto per le lettere relative alle precedenti annualità.

Il contribuente che riceve tale missiva può rivolgersi all’Amministrazione finanziaria per segnalare la presenza di errori, come nel caso, ad esempio, in cui venga indicata la sussistenza di spese per canoni di locazione, quando invece non ne sono stati sostenuti (l’inconveniente può verificarsi, ad esempio, se non è stata correttamente eseguita la risoluzione del contratto di affitto). In tali ipotesi, può essere inviata un’e-mail all’indirizzo dc.acc.commsint@agenziaentrate.it, già indicato nelle precedenti lettere, inserendo nell’oggetto il codice fiscale del contribuente, oppure può essere contattato il call center al numero 848.800.444, ovvero ci si può recare direttamente presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

Se le indicazioni contenute nella missiva risultano, invece, corrette, il contribuente che abbia effettivamente verificato di aver sostenuto spese significative non compatibili con il reddito dichiarato può scegliere di integrare gli imponibili indicati in UNICO 2013, facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997 entro il 30 settembre 2014. In tal senso depone il testo delle lettere in oggetto, confermando, così, che le stesse non possono considerarsi come inviti o questionari di cui all’art. 32 del DPR 600/1973, con cui il Fisco avvia i controlli e che impediscono l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Possibile integrare gli imponibili con il ravvedimento operoso

Occorre quindi la presentazione della dichiarazione integrativa cosiddetta “a sfavore” con l’indicazione dei nuovi imponibili ex art. 2, comma 8 del DPR 322/1998.

L’ultima possibilità per il destinatario della lettera è quella di non far nulla, poiché le stesse, come già accennato, non costituiscono necessariamente il primo passo verso il redditometro, atteso che si tratta di comunicazioni centralizzate inviate massivamente sulla base di dati non ancora neppure vagliati dai funzionari e, quindi, non sottoposti ancora ad un primo screening. Peraltro, il contribuente potrebbe già disporre di ulteriori elementi di valutazione soggettivi riguardanti la sua posizione, di cui il Fisco non è a conoscenza e che comunque potrebbero essere valutati solo in sede di contraddittorio o di consegna della documentazione giustificativa ai fini del redditometro e non, invece, in questa sede di risposta alle lettere in oggetto, in relazione alle quali – lo si ripete – al Fisco non è ancora nota la posizione complessiva del contribuente.

È appena il caso di ricordare a quest’ultimo proposito che il “redditometro 2.0”, ovvero quello applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2009, a seguito della riformulazione dell’art. 38 del DPR 600/1973, operata dall’art. 22 del DL 78/2010, come attuata dal DM 24 dicembre 2012, prevede un doppio step ai fini dell’accertamento sintetico: prima viene notificato un invito a comparire per spiegare i motivi di forti incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute, poi il contribuente viene invitato all’accertamento con adesione. Si evidenzia che, in ogni caso, l’accertamento in oggetto è esperibile se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato.

Fonte: ecnews