Regolamento europeo 305/2011 e marcatura CE: le disposizioni transitorie

Creato il 03 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Come noto dal 1° luglio di quest’anno è pienamente operativa la “nuova” Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il regolamento europeo 305/2011 (leggi anche Marcatura CE prodotti da costruzione, dal 1° luglio parte il Regolamento 305/2011).

Può essere interessante fare il punto sul periodo transitorio a cavallo del 1° luglio in cui coesisteranno prodotti marcati secondo la vecchia direttiva 89/106 e il nuovo regolamento 305/2011.

Lo spunto viene dall’articolo 66 del regolamento dal titolo “Disposizioni transitorie”.

Viene riferito che “I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento“. Inoltre “I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013“.

Quindi, riassumendo, i prodotti marcati secondo la direttiva ed immessi sul mercato prima del 1° luglio 2013 sono conformi anche al Regolamento senza necessità di far nulla. La Dichiarazione di Prestazione può essere emessa sulla base di tutto l’iter di marcatura conforme alla vecchia direttiva.

Quello che conta dunque è determinare correttamente la data di “immissione sul mercato”. Il Regolamento all’articolo 2 riferisce la sua definizione: “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione“.

La “messa a disposizione sul mercato” è “la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale”;

Semplificando la data di immissione sul mercato è la data del primo passaggio di proprietà nel mercato EU del prodotto dal fabbricante ad un terzo (consumatore finale, distributore, ecc.).

Ricevendo quindi oggi un prodotto marcato secondo la vecchia direttiva, dobbiamo accertarci che la data di immissione sul mercato EU sia antecedente al 1° luglio 2013.

In mancanza di tale certezza si potrebbe andare incontro a contestazioni da parte dei Committenti delle opere.

Inseriamo dunque nei contratti di fornitura dei materiali una clausola che vincoli il fornitore a fornirci indicazioni sulla data di immissione dei prodotti sul mercato EU, se i materiali sono marcati secondo la vecchia direttiva.


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :