regole per la modifica della Costituzione della Repubblica italiana, scheda informativa

Creato il 15 febbraio 2015 da Paolo Ferrario @PFerrario

Da BIN ROBERTO, PITRUZZELLA GIOVANNI,
Diritto costituzionale
Giappichelli editore


Dal punto di vista politico, di merito e di opportunità, la si può pensare come si vuole, ma da quello strettamente giuridico, non di teorie generali più o meno estrose, ma di norme vigenti, finché non si cambiano, vi sono le regole stabilite dalla Costituzione (in particolare l’articolo 138), i Regolamenti parlamentari (art. 97/100 Reg. Camera e artt. 121/124 Senato) e la legge sui referendum 352/1970, nessuna delle quali è stata sin qui violata.
I dati strettamente giuridici sono i seguenti:

-il Parlamento deve votare un testo identico per quattro volte. Cosa che comporta che le letture di norma siano più di quattro finché non si giunge a un testo identico. Sino ad allora si fa la spola tra una Camera e l’altra, ogni volta limitandosi alle sole parti cambiate. Quindi ora tocca al Senato per il solo dieci per cento del testo modificato dalla Camera. Se lo riapprova così com’è si passa alle ultime due e quindi i passaggi saranno cinque. Se cambia qualcosa, invece, aumentano ancora;

-nelle due letture non c’è nessun quorum rafforzato. Si vota a maggioranza semplice, come se si trattasse di una legge ordinaria. Di conseguenza non ha alcun senso giuridico (politico lo può avere sempre) protestare perché il tabellone della Camera segna meno voti favorevoli della maggioranza assoluta, dato che essa non è richiesta;

-le ultime due letture sono semplicissime, sono senza emendamenti, si tratta di dire Sì o No al testo nel suo complesso senza emendamenti. Se vi è una maggioranza di due terzi dei componenti tutto si chiude lì. Se c’è la prima delle maggioranze qualificate, la maggioranza assoluta dei componenti (316 deputati, 161 senatori) si può chiedere un referendum;

-quest’ultimo può essere richiesto da un quinto dei deputati, un quinto dei senatori, cinquecentomila elettori e cinque consigli regionali senza nessun’altra limitazione di collocazione o di motivazione. Quindi si può richiedere sia da parte di chi si oppone, per bloccarla, sia da parte chi è favorevole perché ritiene opportuno che vi sia anche un passaggio popolare, Nel 2001 e nel 2006 venne chiesto per entrambe le motivazioni. Alla fine decidono gli elettori, in media dopo sette mesi dall’ultima lettura parlamentare.

da http://www.huffingtonpost.it/stefano-ceccanti/revisione-costituzionale-distinguere-le-critiche_b_6684138.html