Premessa: il requisito richiesto dalla normativa
Per accedere al regime fiscale dei minimi il contribuente titolare di partita iva non deve aver esercitato nel passato attività di lavoro autonomo o d'impresa e che l'attività da esercitare non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta anche sotto forma di lavoro dipendente negli ultimi tre anni attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.
In tal senso la nuova atività non deve costituira la famosa mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni come nel caso dei tircoini professionali finalizzati all'iscrizione negli appositi albi di appartenenza.
La novità deve essere vista a mio avviso nel senso di nascita di nuova attvità nel suo senso oggettivo del termine in quanto la finalità agevolativa è quella di incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali che non per forza deve essere ricondotto al codice atecofin come vedremo sotto.
Quello che si combatte in primis è che l'accesso al nuovo regime dei minimi costituisca solo la trasformazione della veste giuridica di una attività precedentemente svolta
Stante il rispetto dei requisiti visti per il vecchio regime dei minimi oltre alle novità contenuto nel nuovo regime che consente la riduzione di un terzo del reddito imponibile.
Il requisito della novità o mera prosecuzione
Il carattere della novità almeno nella fomulazione classica vista per i contribuenti minii specifica che sono esclusi i titolati di partita IVA ch hanno svolto nei tre anni precedenti l'apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio.
Questo perchè si vuole scoraggiare a cambiare solamente la veste dell'attività per godere dell'agevolazione fiscale quando poi di nuovo c'è ben poco.
Mettersi in prprio non è prosecusione dell'attività ma è una nuova attività
Altro esempio è quando ci si mette in proprio ossia se un soggetto che abbia lavorato in un'azienda come dipendente e si metta in proprio per intraprenda l'attività utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine potrebbe essere verdersi precluso il nuovo regime perchè sta utilizzando gli stessi mezzi e la stessa clinetela.
Ma se invece si è solo limitato a prendergli i clineti a mio modesto avviso la preclusione non si attua. In realtà una circolare a parte ossia la numero 1 del 2001 e la numero 8 del 2001 in presenza di entrambi i requisiti non soddisfatti è del parere di precluderle....anche se non capisco come faccia a controllarlo sicermante e anche perchè a mio avvisosta ragoinando mano perchè la nuova attività di fatto è nata.
Per cui se si realizzano entrambi i presupposti, ossia utilizzo di mezzi e medesima clientela non può accedere si al regime, ma nel caso sia solo uno allora a mio avviso si può accedere.Modifica della sola veste giuridica
Per identificarlo il fisco o legoslatore fiscale ha individuato alcuni indiccatori, prima tra tutti il codice atecofin, per cui se prima esercitavatate un'attività con una srl e avevate un codice Iva (lo vedete nel quadro IVA se onn saperete trovarlo o nella dichiarazione di inizio attività) e poi vi aprite la partita Iva con lo stesso codice vi sgamano nel giro 4 secondi per cui on ci provate se non volete essere soggetti a sanzione e accertamento.
Poi si passa al concetto il concetto di requisito della " prosecuzione dell'attività non precedentemente svolta ..." [...] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
Mi raccomando di verificare anche il rispetto degli altri requisiti sia quelli vecchi, sia quelli che si sono modificati (come il limite dei 15 mila euro di beni struentali doventato ora di 20 mila euro con qualche modifica piccola).
Vi segnalo anche gli altri articoli correlati al nuvo regime fiscale dei contribuenti minimi e i contributi INPS
Vi consiglio di leggere a tal proposito per vedere qualche esempio e qualche chiarimenti in più:
circolare n. 8 del del 2001
circolare n. 17 del 2001
circolare n. 18 del 2001
circolare n. 59 del 2001
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