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Respinta la Class Action contro i colossi del Tabacco. Ecco le ragioni della Corte d’Appello romana

Creato il 02 febbraio 2012 da Iljester

Respinta la Class Action contro i colossi del Tabacco. Ecco le ragioni della Corte d’Appello romana

Le class action stanno progressivamente prendendo piede qui in Italia, e una recente ha destato il mio interesse: quella contro il colosso del tabacco British American Tobacco Italia (altrimenti noto come BAT Italia). Il Codacons ha proposto una class action contro la produttrice di sigarette, affermando, tra le altre ragioni, che la sigaretta crea assuefazione e dipendenza (buongiorno!) causando ai tre fumatori interessati all’azione un danno alla salute.

Prima il Tribunale e ora la Corte d’Appello hanno respinto l’azione collettiva sul presupposto della mancanza della identità dei diritti violati (per promuovere una class action – ricordo – è necessario il rispetto del criterio della identità) e, soprattutto, su un ragionamento che a mio avviso non fa una piega e che risponde al noto proverbio «chi è causa del suo mal pianga se stesso». La Corte d’Appello ha affermato in motivazione che:

… se il fumatore sceglie liberamente di fumare nella consapevolezza dei pericoli che corre, ivi compreso quello dell’assuefazione e della dipendenza, non può dolersi dei danni che per tale via riceve, giacché, in definitiva, sceglie volontariamente di procurarseli…

Il principio asserito è assai importante: l’azione civile per i danni causati dal fumo promossa contro le società del tabacco è legittima finché il danno non è determinato dalla volontà del danneggiato. In altre parole, se l’interessato ha contratto un cancro ai polmoni perché ha scelto liberamente di fumare, in quel caso non può invocare il risarcimento, visto che egli era ben consapevole del rischio e lo ha assunto volontariamente, anche in ragione del fatto che i pacchetti delle sigarette e l’informazione diffusa fin dall’età scolare comunicano abbastanza esaurientemente il rischio e il pericolo insito nel fumo, compresa la dipendenza e l’assuefazione.
Diverso sarebbe il discorso se la persona ha subìto dei danni dal fumo a causa di sostanze che non vengono dichiarate nei pacchetti di sigarette e che magari ne accentuano la pericolosità, impedendo all’interessato di scegliere coscientemente. O ancora diverso è il discorso se il danno lo subisce un non fumatore, seppure in questo caso le responsabilità potrebbero essere spalmate sui diversi responsabili (società del tabacco, fumatore e persino lo Stato).

Insomma, visti i presupposti, in Italia probabilmente ci si dovrà scordare i risarcimenti milionari che in America sovente vengono riconosciuti ai fumatori per i danni subiti dal fumo. Il motivo è abbastanza chiaro: il diritto leso — nel nostro ordinamento — merita tutela solo se il titolare di quel diritto non ha in nessun modo contribuito con la sua azione a lederlo. Nel caso del fumo, è difficile immaginare un diritto leso (la salute) che non sia causato anche dalla volontà del fumatore stesso. Si è adulti e si è ben consapevoli dei rischi che comporta l’utilizzo (spesso smodato) delle sigarette. Il fumo uccide. I pacchetti lo dicono chiaro e tondo, eppure i fumatori continuano a fumare e non fanno nulla per smettere. Perché dunque risarcire chi ha causato male a se stesso? Attendiamo l’eventuale pronuncia della Corte di Cassazione.

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Fonte: Il Tempo

di Martino © 2012 Il Jester 


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