Nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità’ del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità di un consulente a fronte della richiesta di un suo cliente notaio. Il consulente, a chiarimento di un equivoco testo di legge, aveva consigliato al cliente la soluzione per la quale, in favore dei dipendente assunti con contratto di formazione e lavoro, i versamenti previdenziali dovevano essere versati in misura fissa, analogamente a quanto previsto per i giovani assunti con contratto di apprendistato. In seguito ad alcune verifiche effettuate dall’ente previdenziale, era invece emerso che, seppur all’interno di un confuso quadro normativo, l’interpretazione del consulente non doveva ritenersi corretta, con conseguente obbligo del notaio di corrispondere le differenze e le sanzioni).
Cassazione Civile, Sez. III, 20 Ottobre 2011, n. 21700
Teramo, 29 Ottobre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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