Responsabilità civile extracontrattuale: proprietario di animali

Da Rebecca63
La responsabilità ex art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Conseguentemente, all’attore compete solo provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale (nella specie, la Corte ha escluso che l’ingresso di una bimba in un giardino recintato e chiuso da un cancello in cui si trovava l’animale avesse il carattere dell’eccezionalità e della imprevedibilità, atteso che l’animale si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso, ma era stato lasciato libero in un giardino con un cancello che non aveva idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l’ingresso di estranei). Cassazione Civile, Sez. III, 20 Luglio 2011, n. 15895 Teramo, 24 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi RIPRODUZIONE RISERVATA