La responsabilità del medico e della struttura sanitaria ha natura contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova prevede che il danneggiato debba provare il rapporto sanitario, la prestazione medica negligente e la lesione alla salute, restando a carico del medico inadempiente la prova di cause giustificative del proprio inadempimento o di elementi che interrompano il nesso causale tra negligenza e danno, secondo un criterio di causalità civilistico e probabilistico.
Cassazione Civile, Sez. III, 15 Dicembre 2011, n. 27000
Teramo, 02 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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