Retroattività legge Severino

Creato il 12 settembre 2013 da Oirpina
Per quanto concerne la legge Severino a mio modesto parere il problema sulla retroattività o meno non sussiste e ciò per i seguenti motivi: 1) L'art. 1 della Legge Severino (v. testo sotto riportato) parla di incandidabilità e di impossibilità a ricoprire la carica di deputato e di senatore. (Se si fosse voluto intendere la non retroattività del reato si sarebbe parlato solo di incandidabilità e non anche di impossibilità a ricoprire la carica). 2) I comma a, b e c parlano di "condanne riportate" (sottinteso dalla data della legge) e non di reati commessi (dalla data della legge). 3) Nella legge Severino viene richiamata la L.55/90 dove la sospensione scatta già da quando il soggetto viene sottoposto a procedimento penale. 4) Se vi fossero stati dubbi sula retroattività o meno della legge come mai le commissioni di Camera e Senato diedero il loro assenso ? Decreto Legislativo 31.12.2012, n. 235 Il Presidente della Repubblica - Visto................... - Visto l'art. 15 della L. 55/90, del 19.3.1990 (.....I Presidenti, gli assessori, i consiglieri, ecc. ecc. qualora vengano sottoposti a procedimento penale....... sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio....... - Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica... ..........E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I - Cause ostative all’assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia Art. 1 Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale. Speriamo che questa telenovela finisca presto e che i parlamentari tornino al lavoro, hanno chiacchierato a vuoto fin troppo ! Martino Pirone