Rettifica IVA entro domani anche per gli ex minimi

Creato il 15 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Gli ex minimi devono effettuare la rettifica IVA per beni e operazioni relativi al periodo in cui rientravano nel regime dei minimi e non nel regime ordinario IVA.

La scadenza fiscale di domani 16 marzo riguarda anche loro (gli ex minimi), i contribuenti cioè che dopo le novità introdotte dall’art. 27 del D.L. 98/2011 (fianziaria 2011) sono usciti dal regime dei minimi. La scadenza è fissata nell’art. 1, co. 101, della Legge n. 244/2007. L’anno di riferimento è quello a partire dal quale si rientra nel regime ordinario ai fini IVA, dunque, per i nuovi minimi, il 2012.

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Il regime dei minimi prevedeva la non applicabilità e non detraibilità dell’IVA sulle operazioni attive. Ora invece gli ex minimi rientrano in un regime in cui le operazioni sono rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel nuovo regime super semplificato previsto da quella legge.

Adesso, in ogni caso, gli ex minimi diventano di fatto soggetti IVA e devono procedere con la rettifica della detrazione per tutti i beni e i servizi acquisiti nel periodo in cui erano rientravano nel regime dei minimi. Su questi servizi l’imposta non è stata detratta ma sarà applicata quando verranno venduti o applicati in operazioni imponibili.

Insieme alla rettifica IVA l’Agenzia delle Entrate richiede la presentazione di una documentazione  per attestare le merci in giacenza o quantità e valori dei beni strumentali e servizi non ancora utilizzati nel momento in cui sono fuoriusciti dal regime dei minimi.

Sono oggetto della rettifica IVA le imposte assolte:
- sugli acquisti di beni nel 2011, ma non detratte, rimanenze iniziali nel 2012, quindi non ceduti entro il 31 dicembre 2011;
- sull’acquisto di beni mobili ammortizzabili per il periodo mancante al compimento del quinquennio di sorveglianza;
- sull’acquisto di beni immobili per i decimi mancanti al compimento del decennio;
- sull’acquisto di servizi per la quota di imposta di competenza dal 2012 in poi.

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Scadenza per IVA e IRPEF

Rocrdiamo che entro domani 16 marzo i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente dovranno versare l’Imposta sul Valore Aggiunto del mese di febbraio. Per saperne di più leggi Le scadenze fiscali di marzo 2016 per i professionisti


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