I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che alla nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento “deve ricondursi anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi”.Il giudice non può sindacare tale scelta ma deve limitarsi a verificare se le ragioni addotte sono realmente esistenti o se al contrario siano pretestuose, senza valutare nel merito la decisione imprenditoriale.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che alla nozione di giustificato motivo oggettivo nel licenziamento “deve ricondursi anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi”.Il giudice non può sindacare tale scelta ma deve limitarsi a verificare se le ragioni addotte sono realmente esistenti o se al contrario siano pretestuose, senza valutare nel merito la decisione imprenditoriale.