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Riforma del catasto fabbricati: che fine ha fatto la tutela del contribuente? Intervista a Mirco Mion, presidente AGEFIS

Creato il 25 giugno 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Riforma del catasto fabbricati: che fine ha fatto la tutela del contribuente? Intervista a Mirco Mion, presidente AGEFIS

Il primo dei decreti attuativi della riforma del catasto fabbricati, quello che istituisce le nuove commissioni censuarie, è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri. La struttura delle commissioni è stato poi oggetto di un approfondito studio da parte dell’ing. Antonio Iovine, pubblicato ieri su queste pagine (leggi l’articolo sulla composizione e le criticità delle nuove commissioni censuarie).

Tutto bene, dunque? Non proprio, almeno secondo l’opinione di Mirco Mion, presidente di AGEFIS, l’associazione dei geometri fiscalisti, raggiunto dalla nostra Redazione per sentirne il parere di esperto.

“L’elemento che balza all’occhio dal nostro punto di vista è sicuramente una mancanza di autotutela del cittadino”, afferma Mion.

Mauro Ferrarini. In che senso, scusi?

Mirco Mion. Dalla bozza del decreto attuativo per la riforma del catasto che abbiamo letto manca il principio che, a suo tempo, avevo enunciato nel mio articolo apparso sul Sole 24 Ore ad aprile: un intervento mirato che possa garantire un’auspicabile deflazione del contenzioso tributario.

Mauro Ferrarini. E questa misura non c’è …

Mirco Mion. Precisamente. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 3 lettera a) era indicata la necessità di ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni  statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché di modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite.

La legge delega indica chiaramente che il decreto attuativo sulla riforma del catasto fabbricati avrebbe dovuto contenere qualche elemento in tal senso. Purtroppo non c’è traccia nell’intero documento di tali procedure.

Mauro Ferrarini. Approfondisca l’aspetto del contenzioso tributario e dell’autotutela.

Mirco Mion. L’impostazione iniziale lasciava trasparire che potesse essere previsto un punto in cui le commissioni censuarie sarebbero state indicate in qualità di soggetto che potesse esaminare in prima istanza i reclami dei contribuenti (anche se solo su alcune questioni e non su tutte) prima di un eventuale ricorso.

La possibilità di ricorre alle Commissioni in prima istanza porterebbe ad una sicura maggiore efficienza  del sistema in quanto proprie le stesse commissioni sono composte da esperti di estimo in senso stretto.

Mauro Ferrarini. Adesso, invece, come è la procedura in caso di contezioso tributario?

Mirco Mion. Allo stato attuale sembra che l’eventuale contenzioso (più che eventuale certo ed in misura sicuramente elevata per l’aumentare logico dei valori) potrebbe essere un percorso di “autotutela amministrativa” con una presentazione della classica istanza in autotutela presso l’ufficio provinciale della Agenzia delle Entrate.

Quindi istanza e 60 giorni per la risposta. Senza risposta o risposta si procede presso la commissione tributaria provinciale. Infatti qualsiasi controversia catastale viene risolta dal giudice tributario, come è indicato anche dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Appartengono, infatti, alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo, nonché le controversie concernenti la consistenza e il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.

Mi pare che l’obiettivo della deflazione del contenzioso non possa essere raggiunto con tale metodo e auspico un intervento in sede di discussione del provvedimento.

Mauro Ferrarini. Questa, secondo lei, è l’unico intoppo?

Mirco Mion. Altra partita non meno importante sarà l’invarianza di gettito che metterà a dura prova la messa in atto della riforma. Infatti all’art. 2 comma 3 lettera l) della legge 23/2014 si prevede di garantire l’invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all’imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell’unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all’IMU, delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell’evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista.

Mauro Ferrarini. Ma una volta che la riforma del catasto fabbricati sarà realtà, gli enti locali come si comporteranno con l’IMU e con la TASI?

Mirco Mion. I Comuni sino a ora hanno recepito e applicato la normativa nazionale con una modalità a geometria variabile. Con le prime simulazioni sicuramente i valori medi ordinari su cui saranno calcolate le imposte come IMU e TASI saranno soggetti a forti rincari.

E allora mi chiedo quale sia il principio della norma: invarianza statale o comunale?

Mauro Ferrarini. Lo chiedo io a lei…

Mirco Mion. Nel primo caso (nazionale) non credo sia possibile applicare l’enunciato obiettivo per ragioni di controllo sui vari bilanci comunali, nel secondo caso (comunale) si dovrà fare i conti con i bilanci in perdita della maggior parte dei Comuni italiani.


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