Riforma del condominio: più difficile il cambio di destinazione d’uso

Creato il 10 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il 18 giugno, giorno in cui entrerà in vigore la legge 11 dicembre 2012, n. 220 sulla riforma del condominio, si avvicina. Tra le nuove norme della riforma del condominio vi è il nuovo art. 1117-ter del codice civile relativo alle Modificazioni delle destinazioni d’uso.

Con la recente uscita del volume Codice del nuovo condominio commentato con formulario di Davide Sole, esaminiamo nel dettaglio le novità di questo articolo.

Il nuovo art. 1117-ter attribuisce all’assemblea di condominio la facoltà di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni dell’edificio per soddisfare esigenze di interesse condominiale, compresi i sottotetti (leggi anche Riforma del Condominio, i sottotetti diventano parti comuni)

Il testo della riforma del condominio vieta in maniera esplicita le modificazioni di destinazioni d’uso che possano comportare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.

Gli adempimenti procedurali
Le nuove disposizioni della riforma del condominio per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni sono molto più stringenti: sia in termini di convocazione dell’assemblea che per la maggioranza necessaria per fare approvare le modifiche.

La norma contenuta nell’art. 1117-ter prevede anzitutto che la convocazione dell’assemblea debba essere effettuata tramite lettera raccomandata o “equipollenti mezzi telematici”, in modo da pervenire a tutti i condomini “almeno 20 giorni prima della data di convocazione”.

Ma non basta. La convocazione deve essere affissa per almeno 30 giorni consecutivi nei “locali di maggior uso comune o negli spazi a tale fine destinati e indicare, pena nullità, le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso proposta”.

La nuova norma della riforma del condominio prevede che deliberazione della riunione condominiale avente oggetto la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti sopra ricordati ed è valida se riporta il numero di voti che rappresenti i quattro quinti (80%) dei partecipanti al condominio ed almeno i quattro quinti del valore dell’edificio.

In sostanza, dunque, se c’è la volontà da parte del condominio di effettuare la modifica della destinazione d’uso di una delle parti comuni è consigliabile effettuare la riunione e la delibera conseguente prima dell’entrata in vigore della riforma.

Ulteriori approfondimenti e risorse sulla riforma del condominio
Ricordiamo ai nostri lettori che per ulteriori articoli di approfondimento e aggiornamento sulla riforma è possibile consultare il nostro Dossier Speciale dedicato.

Per i tipi Maggioli, inoltre, segnaliamo il recente volume di Gianfranco Di Rago, nostro blogger, dal titolo La nuova assemblea condominiale dopo la riforma che riporta indicazioni sulla costituzione, le attribuzioni, le deliberazioni e le impugnazioni delle assemblee.

Il volume è inoltre corredato da un CD-Rom contenente la modulistica di riferimento.

Di Mauro Ferrarini


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