Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
[.....]
21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, . 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» ((sono inserite le seguenti)): «dell’anno successivo». Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,».
23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
[.....]
Il tutto può essere riassunto in modo semplice e senza troppe contorsioni
- personale in forza nella Pubblica Istruzione, qualora avesse maturato i requisiti entro il 31/12/2011 non si incorre nelle nuove penalizzazioni.
- per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 uomini e per le donne 61 con almeno 20 di contributi);
- per la pensione di anzianità è quota 96 (con non meno di 35 di contributi e 60 di età)
- i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 anni uomini e donne);
- per la pensione di anzianità quota 97 (con non meno di 61 anni di età e 35 di contribuzione)
- si subirà il differimento di un anno scolastico della pensione e il ritardo nella corresponsione del TFR (passa a 6 mesi se pensionamento per vecchiaia e a 24 mesi se pensionamento per anzianità)
Related content:
- Pensioni in pensione: stop a riscatto università e militare tranne per chi lo ha fatto già o ha la pratica in corso!
- Pensioni: ecco come sono. I punti certi della manovra
- Le Pensioni in Pensione? E’ incostituzionale! Salta la norma. Nuovo balzello sull’IVA
- In vigore la Finanziaria: aumento su Tabacchi e Accise. Nuove norme per le pensioni
- Da insegnante ad Ata, le nuove norme per i docenti fuori ruolo