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Riforma Province 2014, il testo finale in vigore del ddl Delrio: LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069) (GU n.81 del 7-4-2014) Vigente al: 8-4-2014

Creato il 23 maggio 2015 da Paolo Ferrario @PFerrario

Riforma Province 2014, il testo finale in vigore del ddl Delrio

Il testo della riforma delle Province pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2014 e in vigore dal giorno successivo: tutte le novità per gli enti

Testo

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56  Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)  (GU n.81 del 7-4-2014) Vigente al: 8-4-2014

        La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  la seguente legge:

Art. 1

1. La presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  citta’ metropolitane, province, unioni  e  fusioni  di  comuni  al  fine  di adeguare  il  loro  ordinamento  ai   principi   di   sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza.

2. Le citta’ metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con  le  seguenti  finalita’ istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione  integrata  dei  servizi,  delle infrastrutture e delle  reti  di  comunicazione  di  interesse  della citta’ metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello,  ivi  comprese  quelle  con  le  citta’  e  le  aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri  sono  riconosciute  le specificita’ di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da  due  o  piu’ comuni per l’esercizio  associato  di  funzioni  o  servizi  di  loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni  sono  disciplinate  dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte  seconda  della Costituzione  e  delle  relative  norme  di  attuazione,  le   citta’ metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze, Bari, Napoli e  Reggio  Calabria  sono  disciplinate  dalla  presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli  114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza  regionale  ai  sensi  del  predetto  articolo  117.  I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citta’ e aree  metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana  e  dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita’ ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della citta’  metropolitana  coincide  con  quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni,  ivi compresi i  comuni  capoluogo  delle  province  limitrofe,  ai  sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per  la  modifica delle circoscrizioni provinciali  limitrofe  e  per  l’adesione  alla citta’ metropolitana. Qualora la regione  interessata,  entro  trenta giorni dalla richiesta nell’ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in  tutto  o  in  parte,  con riguardo alle proposte formulate  dai  comuni,  il  Governo  promuove un’intesa tra la regione e i comuni interessati,  da  definire  entro novanta giorni dalla data di  espressione  del  parere.  In  caso  di mancato raggiungimento dell’intesa  entro  il  predetto  termine,  il Consiglio dei ministri, sentita la relazione  del  Ministro  per  gli affari regionali e del Ministro dell’interno,  udito  il  parere  del presidente  della  regione,  decide  in  via  definitiva  in   ordine all’approvazione e alla presentazione al Parlamento  del  disegno  di legge contenente modifiche  territoriali  di  province  e  di  citta’ metropolitane,  ai  sensi  dell’articolo  133,  primo  comma,   della Costituzione.

7. Sono organi della citta’ metropolitana:    a) il sindaco metropolitano;    b) il consiglio metropolitano;    c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e  presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all’esecuzione  degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto.  Il consiglio metropolitano e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti, piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco  metropolitano,  il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza  metropolitana.  A  seguito  del  parere  espresso   dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta’ metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell’ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto  dallo  statuto, nonche’ i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i  voti  che rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta’ metropolitana e la  maggioranza  della  popolazione  complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente  legge  lo  statuto  stabilisce  le norme fondamentali dell’organizzazione  dell’ente,  ivi  comprese  le attribuzioni  degli  organi  nonche’   l’articolazione   delle   loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:    a) regola le modalita’ e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;    b) disciplina i rapporti tra i comuni  e  le  loro  unioni  facenti parte della citta’ metropolitana e la citta’ metropolitana in  ordine alle modalita’  di  organizzazione  e  di  esercizio  delle  funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree  territoriali.  Mediante convenzione che regola le modalita’ di  utilizzo  di  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie,  i  comuni  e  le  loro  unioni  possono avvalersi di strutture della citta’ metropolitana, e  viceversa,  per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le  loro  unioni possono delegare il  predetto  esercizio  a  strutture  della  citta’ metropolitana, e viceversa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica;    c) puo’ prevedere, anche  su  proposta  della  regione  e  comunque d’intesa con la medesima,  la  costituzione  di  zone  omogenee,  per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita’  territoriali, con organismi di coordinamento collegati  agli  organi  della  citta’ metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica. La mancata intesa puo’ essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;    d) regola le modalita’ in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono  istituire  accordi  con  la  citta’ metropolitana.

12. Le citta’ metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta’  metropolitana  di  Reggio Calabria, e ai commi da 101  a  103  sono  costituite  alla  data  di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle  province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo  indice  le  elezioni  per  una conferenza statutaria per la redazione di  una  proposta  di  statuto della citta’ metropolitana. La conferenza e’ costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per  il  consiglio metropolitano, ed e’ eletta in conformita’ alle disposizioni  di  cui ai  commi  da  25   a   39.   Le   liste   sono   presentate   presso l’amministrazione provinciale il quinto giorno  antecedente  la  data delle elezioni. La conferenza e’ presieduta dal  sindaco  del  comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30  settembre  2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1,  comma  325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a  titolo  gratuito,  fino  al  31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto  disposto  per  la  gestione  provvisoria  degli  enti  locali dall’articolo  163,  comma   2,   del   testo   unico   delle   leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili;  il presidente assume fino a tale data anche le  funzioni  del  consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente  legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e’ prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia  si  applicano  le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro  il  30  settembre  2014  si  svolgono  le  elezioni  del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo,  e si   insediano   il   consiglio   metropolitano   e   la   conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il  consiglio  metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1º gennaio 2015  le  citta’  metropolitane  subentrano  alle province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti  attivi  e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri  di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  stabilita’  interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e  la  citta’  metropolitana  opera  con  il proprio statuto e  i  propri  organi,  assumendo  anche  le  funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta  data  non  sia approvato lo  statuto  della  citta’  metropolitana,  si  applica  lo statuto  della  provincia.  Le  disposizioni  dello   statuto   della provincia relative  al  presidente  della  provincia  e  alla  giunta provinciale si applicano al sindaco  metropolitano;  le  disposizioni relative  al  consiglio  provinciale  si   applicano   al   consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il  30 giugno 2015 si  applica  la  procedura  per  l’esercizio  del  potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La citta’ metropolitana di Reggio Calabria e’  costituita,  con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero  comunque  entro  trenta  giorni  dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e,  comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi  del  comune  di Reggio Calabria.  I  termini  di  cui  ai  commi  da  12  a  17  sono conseguentemente  rideterminati  sostituendo  la  predetta  data   di costituzione della citta’ metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30  settembre  2014 e’ sostituito dal  centottantesimo  giorno  dalla  predetta  data  di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del  1º  gennaio  2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza  degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e’  sostituito  dal trecentosessantacinquesimo  giorno  dalla   scadenza   degli   organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano e’ di diritto il  sindaco  del  comune capoluogo.

20.  Il   consiglio   metropolitano   e’   composto   dal   sindaco metropolitano e da:    a)  ventiquattro  consiglieri  nelle   citta’   metropolitane   con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;    b) diciotto consiglieri nelle citta’ metropolitane con  popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore  o  pari  a  3  milioni  di abitanti;    c) quattordici consiglieri nelle altre citta’ metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In  caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo,  si  procede  a  nuove elezioni del consiglio  metropolitano  entro  sessanta  giorni  dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della citta’ metropolitana puo’ prevedere l’elezione diretta del sindaco e del  consiglio  metropolitano  con  il  sistema elettorale che  sara’  determinato  con  legge  statale.  E’  inoltre condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo  a  elezione  del sindaco e del consiglio metropolitano  a  suffragio  universale,  che entro la data  di  indizione  delle  elezioni  si  sia  proceduto  ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu’ comuni.  A  tal fine il comune capoluogo  deve  proporre  la  predetta  articolazione territoriale, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6,  comma  4,  del  testo unico. La proposta del consiglio comunale deve  essere  sottoposta  a referendum tra tutti  i  cittadini  della  citta’  metropolitana,  da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti  al  voto.  E’  altresi’ necessario  che  la  regione  abbia  provveduto  con  propria   legge all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione  ai  sensi dell’articolo  133  della  Costituzione.  In  alternativa  a   quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta’ metropolitane con popolazione superiore  a  tre  milioni  di  abitanti,  e’  condizione necessaria, affinche’ si possa far luogo ad elezione  del  sindaco  e del consiglio metropolitano a suffragio universale,  che  lo  statuto della citta’ metropolitana preveda la costituzione di zone  omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il  comune  capoluogo  abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone  dotate  di autonomia amministrativa, in coerenza con  lo  statuto  della  citta’ metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 60, comma 1:    1)  all’alinea,  dopo  le  parole:  «consigliere  comunale,»   sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;    2) il numero 12) e’ sostituito dal seguente:    «12)  i   sindaci,   presidenti   di   provincia,   consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta’  metropolitana, provincia o circoscrizione»;    b) all’articolo 63, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;    c) l’articolo 65 e’ sostituito dal seguente:    «Art. 65 (Incompatibilita’ per consigliere  regionale,  comunale  e circoscrizionale). – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche’ di sindaco e di assessore dei comuni compresi  nel  territorio  della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.    2. Le cariche  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale  sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro   comune   e   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra circoscrizione, anche di altro comune.    3. La carica di consigliere comunale e’ incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24.   L’incarico   di   sindaco   metropolitano,   di   consigliere metropolitano e di componente della conferenza  metropolitana,  anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e’  esercitato a titolo gratuito.

5.  Il  consiglio  metropolitano  e’  eletto  dai  sindaci  e  dai consiglieri comunali dei  comuni  della  citta’  metropolitana.  Sono eleggibili a consigliere metropolitano  i  sindaci  e  i  consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale  comporta  la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta’  dei  consiglieri  da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi  diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato  in misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero  dei  candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al sesso piu’ rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La  lista  che,  all’esito  della  cancellazione  delle   candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello  minimo prescritto dal comma 26 e’ inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29.  Le  liste  sono   presentate   presso   l’ufficio   elettorale appositamente   costituito   presso   gli   uffici   del   consiglio metropolitano   e,   in   sede   di   prima   applicazione,   presso l’amministrazione provinciale dalle ore otto del  ventunesimo  giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano e’ eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di  candidati  concorrenti  in  un  unico collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio   della   citta’ metropolitana. L’elezione avviene in unica giornata presso  l’ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell’ufficio elettorale di cui al comma 29  in  colori  diversi  a  seconda  della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto  al  voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del colore relativo al  comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione  alla  popolazione  complessiva della fascia demografica del comune di cui e’ sindaco o  consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i  comuni  della  citta’  metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:    a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;    b) comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000  e  fino  a  5.000 abitanti;    c) comuni con  popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a  10.000 abitanti;    d) comuni con popolazione  superiore  a  10.000  e  fino  a  30.000 abitanti;    e) comuni con popolazione superiore  a  30.000  e  fino  a  100.000 abitanti;    f) comuni con popolazione superiore a  100.000  e  fino  a  250.000 abitanti;    g) comuni con popolazione superiore a  250.000  e  fino  a  500.000 abitanti;    h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;    i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce  demografiche dei comuni appartenenti  alla  citta’  metropolitana  e’  determinato secondo le modalita’, le operazioni e i limiti indicati nell’allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore puo’ esprimere,  inoltre,  nell’apposita  riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla  carica  di consigliere  metropolitano  compreso  nella  lista,  scrivendone   il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il  cui  valore e’ ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e’ costituita dalla somma dei  voti  ponderati  validi  riportati  da  ciascuna  di  esse.  Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si  divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,  4 … fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi’ ottenuti,  quelli  piu’  alti,  in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in una  graduatoria   decrescente.   Ciascuna   lista   consegue   tanti rappresentanti eletti quanti sono i  quozienti  a  essa  appartenenti compresi nella graduatoria.  A  parita’  di  quoziente,  nelle  cifre intere e decimali, il posto e’ attribuito alla lista che ha  ottenuto la maggiore cifra  elettorale  e,  a  parita’  di  quest’ultima,  per sorteggio.

37.  L’ufficio  elettorale,  costituito  ai  sensi  del  comma  29, terminate le operazioni di scrutinio:  a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;  b) determina la cifra individuale ponderata dei  singoli  candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;  c) procede al riparto dei  seggi  tra  le  liste  e  alle  relative proclamazioni.

38. A parita’ di cifra individuale ponderata, e’ proclamato  eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli  eletti della lista; in caso di ulteriore parita’, e’  proclamato  eletto  il candidato piu’ giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune della citta’ metropolitana, sono attribuiti ai candidati  che,  nella medesima  lista,  hanno  ottenuto  la  maggiore   cifra   individuale ponderata. Non si  considera  cessato  dalla  carica  il  consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in  un  comune  della  citta’ metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano puo’ nominare un  vicesindaco,  scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali  funzioni  a lui delegate e  dandone  immediata  comunicazione  al  consiglio.  Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco  in  ogni  caso  in  cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi  dalla carica per cessazione dalla titolarita’ dell’incarico di sindaco  del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano  puo’  altresi’  assegnare  deleghe  a consiglieri   metropolitani,   nel   rispetto   del   principio   di collegialita’, secondo le modalita’  e  nei  limiti  stabiliti  dallo statuto.

42.  La  conferenza   metropolitana   e’   composta   dal   sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta’ metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni  della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da  5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie  e  trasferite,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque  nel  rispetto  dei vincoli del patto di stabilita’ interno,  alla  citta’  metropolitana sono attribuite le funzioni  fondamentali  delle  province  e  quelle attribuite alla citta’  metropolitana  nell’ambito  del  processo  di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a  97 del presente articolo, nonche’, ai sensi dell’articolo  117,  secondo comma,  lettera  p),  della  Costituzione,   le   seguenti   funzioni fondamentali:    a)  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano   strategico triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni  dei  comuni  e delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in relazione  all’esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;    b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e   delle   infrastrutture appartenenti alla competenza  della  comunita’  metropolitana,  anche fissando vincoli e  obiettivi  all’attivita’  e  all’esercizio  delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;    c) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la  citta’ metropolitana puo’ esercitare  le  funzioni  di  predisposizione  dei documenti di  gara,  di  stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei contratti di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure selettive;    d) mobilita’ e viabilita’, anche assicurando la compatibilita’ e la coerenza  della  pianificazione  urbanistica   comunale   nell’ambito metropolitano;    e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico  e  sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita’ economiche e  di ricerca  innovative  e  coerenti  con  la  vocazione   della   citta’ metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio  di cui alla lettera a);    f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e  alle regioni nelle materie di cui  all’articolo  117  della  Costituzione, nonche’ l’applicazione di quanto  previsto  dall’articolo  118  della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni,  ciascuno  per  le  proprie  competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle  citta’  metropolitane  in attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta’,   differenziazione   e adeguatezza  di  cui  al  primo   comma   dell’articolo   118   della Costituzione.

47. Spettano alla citta’ metropolitana il patrimonio, il  personale e le risorse  strumentali  della  provincia  a  cui  ciascuna  citta’ metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti  attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta’ dei beni  mobili  e immobili e’ esente da oneri fiscali.

48.  Al  personale  delle  citta’  metropolitane  si  applicano  le disposizioni vigenti per il personale delle  province;  il  personale trasferito dalle province mantiene, fino al  prossimo  contratto,  il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessita’ di garantire  il  tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia’ assunti  dal  Governo, nonche’  dell’interesse  regionale  concorrente  con  il   preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, la  regione  Lombardia,  anche  mediante societa’   dalla   stessa   controllate,   subentra   in   tutte   le partecipazioni azionarie di controllo  detenute  dalla  provincia  di Milano nelle societa’ che  operano  direttamente  o  per  tramite  di societa’ controllate o partecipate nella realizzazione e gestione  di infrastrutture   comunque   connesse   all’esposizione   universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, sono definite con decreto  del  Ministro per gli affari regionali, da adottare  di  concerto  con  i  Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale,  alla  regione  Lombardia  delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data  del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in  regime di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana.

50. Alle citta’ metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo  unico,  nonche’ le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda  della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le  province  sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle  materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,  e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province  di  cui  al  comma  3,  secondo periodo, forme particolari di  autonomia  nelle  materie  di  cui  al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a  100  non  si  applicano  alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  regione  Valle d’Aosta.

54. Sono organi  delle  province  di  cui  ai  commi  da  51  a  53 esclusivamente:    a) il presidente della provincia;    b) il consiglio provinciale;    c) l’assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia  rappresenta  l’ente,  convoca  e presiede  il  consiglio  provinciale  e  l’assemblea   dei   sindaci, sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e all’esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo statuto. Il consiglio e’ l’organo  di  indirizzo  e  controllo, propone  all’assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia   il consiglio adotta gli schemi  di  bilancio  da  sottoporre  al  parere dell’assemblea  dei  sindaci.   A   seguito   del   parere   espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti  che  rappresentino  almeno  un terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la  maggioranza  della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea  dei  sindaci  ha  poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo statuto.  L’assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con  i  voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L’assemblea dei sindaci e’ costituita dai  sindaci  dei  comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo  periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione  di  zone omogenee per specifiche  funzioni,  con  organismi  di  coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia  e’  eletto  dai  sindaci  e  dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia  i  sindaci  della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di  candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al  voto. Le  candidature   sono   presentate   presso   l’ufficio   elettorale appositamente costituito presso la sede  della  provincia  dalle  ore otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del  ventesimo  giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della  provincia  e’  eletto  con  voto  diretto, libero e segreto. L’elezione avviene  in  unica  giornata  presso  un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti.  Le  schede  di  votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un  solo  candidato  alla  carica  di presidente della provincia. Il voto e’ ponderato ai sensi  dei  commi 33 e 34.

64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che  consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione  di  cui  ai commi 33 e 34. In caso di parita’ di voti,  e’  eletto  il  candidato piu’ giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica  in  caso  di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia puo’ nominare un  vicepresidente, scelto  tra  i  consiglieri  provinciali,  stabilendo  le   eventuali funzioni  a  lui  delegate  e  dandone  immediata  comunicazione   al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del  presidente  in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo’  altresi’ assegnare  deleghe  a  consiglieri  provinciali,  nel  rispetto   del principio  di  collegialita’,  secondo  le  modalita’  e  nei  limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio  provinciale  e’  composto  dal  presidente  della provincia e da  sedici  componenti  nelle  province  con  popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti  nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69.  Il  consiglio  provinciale  e’  eletto  dai  sindaci   e   dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.  Sono  eleggibili  a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza   da consigliere provinciale.

70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da  un  numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri  da  eleggere  e non inferiore alla meta’ degli stessi, sottoscritte da  almeno  il  5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato  in misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,  con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il numero  dei  candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a 50 centesimi. In  caso  contrario,  l’ufficio  elettorale  riduce  la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti  al  sesso  piu’ rappresentato,  procedendo  dall’ultimo  della  lista,  in  modo   da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo  prescritto dal comma 70 e’ inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale di cui  al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle  ore  dodici  del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale e’ eletto con voto diretto,  libero  e segreto, attribuito ai singoli candidati all’interno delle liste,  in un unico  collegio  elettorale  corrispondente  al  territorio  della provincia. L’elezione avviene  in  unica  giornata  presso  l’ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le  schede  di  votazione  sono  fornite  a  cura  dell’ufficio elettorale di cui al comma 61  in  colori  diversi  a  seconda  della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai  sensi  del  comma 33. Agli aventi diritto e’ consegnata la scheda del  colore  relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per  uno  dei  candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L’ufficio elettorale, terminate  le  operazioni  di  scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati  sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati  che  conseguono la  maggiore  cifra  individuale  ponderata.  A  parita’   di   cifra individuale ponderata, e’ proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli  eletti;  in  caso  di  ulteriore parita’, e’ proclamato eletto il candidato piu’ giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di  un  comune della provincia, sono attribuiti ai  candidati  che,  nella  medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla  carica  il  consigliere  eletto  o  rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge,  l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio  provinciale,  presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta:    a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi  scadono per fine mandato nel 2014;    b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro  trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla  decadenza  o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79,  sono  eleggibili  anche  i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel  caso  di  cui  al  comma  79,  lettera  a),  il  consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge  fino  al  31 dicembre 2014  le  funzioni  relative  ad  atti  preparatori  e  alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva  le  predette modifiche entro il 31 dicembre  2014.  Entro  la  medesima  data,  si procede quindi all’elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65.  Per  le  prime  elezioni  di  cui  al  precedente  periodo  sono eleggibili anche  i  consiglieri  provinciali  uscenti.  In  caso  di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro  il  30  giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del  potere  sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle disposizioni di  cui  all’articolo  1,  comma  325,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in  carica  alla data di entrata in vigore della presente  legge  ovvero,  qualora  la provincia sia  commissariata,  il  commissario,  assumendo  anche  le funzioni del consiglio provinciale, nonche’  la  giunta  provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria  amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per  la  gestione  provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e  per gli  atti  urgenti  e  indifferibili,   fino   all’insediamento   del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da  58  a  65  e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui  al  comma  79,  lettera  b),  l’assemblea  dei sindaci approva le modifiche  statutarie  conseguenti  alla  presente legge entro sei mesi dall’insediamento del consiglio provinciale.  In caso di mancata approvazione  delle  modifiche  statutarie  entro  la predetta data si applica la  procedura  per  l’esercizio  del  potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente  della  provincia,  di  consigliere provinciale  e  di  componente  dell’assemblea   dei   sindaci   sono esercitati a titolo gratuito.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:    a)  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento, nonche’ tutela e valorizzazione dell’ambiente,  per  gli  aspetti  di competenza;    b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale, autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in coerenza con  la  programmazione  regionale,  nonche’  costruzione  e gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione stradale ad esse inerente;    c) programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto della programmazione regionale;    d)   raccolta   ed   elaborazione   di   dati,   assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;    e) gestione dell’edilizia scolastica;    f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e promozione delle pari opportunita’ sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al  comma  3,  secondo  periodo,  esercitano altresi’ le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:    a) cura dello sviluppo strategico  del  territorio  e  gestione  di servizi in forma associata in base alle specificita’  del  territorio medesimo;    b)  cura  delle  relazioni  istituzionali  con  province,  province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri  Stati,  con  esse  confinanti  e  il  cui   territorio   abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e  convenzioni  con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale  e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi  dell’articolo  117,  commi  secondo,  terzo  e  quarto,  della Costituzione.

88. La provincia puo’ altresi’, d’intesa con i  comuni,  esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti  di  gara,  di  stazione appaltante,  di  monitoraggio  dei  contratti  di   servizio   e   di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma  88,  lo  Stato  e  le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le  funzioni provinciali diverse da quelle di  cui  al  comma  85,  in  attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonche’ al fine  di  conseguire le  seguenti  finalita’:  individuazione   dell’ambito   territoriale ottimale  di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni  e  delle unioni di comuni;  sussistenza  di  riconosciute  esigenze  unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli  enti territoriali coinvolti nel processo di riordino,  mediante  intese  o convenzioni. Sono altresi’ valorizzate forme di  esercizio  associato di funzioni da parte  di  piu’  enti  locali,  nonche’  le  autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti  territoriali  continuano  ad essere da esse esercitate fino  alla  data  dell’effettivo  avvio  di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale  data  e’  determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero  e’  stabilita  dalla regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le  funzioni  di  competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative  statali  o regionali di  settore  riguardanti  servizi  di  rilevanza  economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione  dei  predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o  agenzie  in ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  si  applicano  le  seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione:    a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo  le  rispettive competenze, prevedono la  soppressione  di  tali  enti  o  agenzie  e l’attribuzione  delle  funzioni  alle  province  nel  nuovo   assetto istituzionale, con tempi, modalita’  e  forme  di  coordinamento  con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e sussidiarieta’,  anche  valorizzando,  ove  possibile,  le  autonomie funzionali;    b) per le regioni che  approvano  le  leggi  che  riorganizzano  le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di  uno o piu’ enti o agenzie, sono individuate misure premiali  con  decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro  per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente legge,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto  di quanto  previsto  dal  comma  96,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno  e  del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per  la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze,  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni  e  delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi dei  commi  da  85  a  97,  dalle  province  agli  enti  subentranti, garantendo i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  corso, nonche’ quelli a tempo determinato in corso fino  alla  scadenza  per essi  prevista.  In  particolare,   sono   considerate   le   risorse finanziarie, gia’ spettanti alle province ai sensi dell’articolo  119 della  Costituzione,  che  devono   essere   trasferite   agli   enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro  attribuite,  dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo  comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema  di  decreto,  per  quanto attiene  alle  risorse  umane,  sono  consultate  le   organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle funzioni amministrative  delle  province  in  materie  di  competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al  comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al  comma  92, il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al medesimo comma 92  dispone  comunque  sulle  funzioni  amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell’esercizio delle funzioni, con il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  92  possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno e  le facolta’ di assumere delle province e degli enti  subentranti,  fermo restando  l’obiettivo  complessivo.   L’attuazione   della   presente disposizione non deve determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, provvede, sentite le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione  abbia  provveduto, si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto  del  riordino  si applicano le seguenti disposizioni:    a) il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto  del  trasferimento, nonche’ l’anzianita’ di servizio maturata; le corrispondenti  risorse sono  trasferite  all’ente  destinatario;  in   particolare,   quelle destinate a finanziare le voci  fisse  e  variabili  del  trattamento accessorio, nonche’ la progressione  economica  orizzontale,  secondo quanto previsto dalle  disposizioni  contrattuali  vigenti,  vanno  a costituire specifici fondi,  destinati  esclusivamente  al  personale trasferito,  nell’ambito  dei  piu’  generali  fondi  delle   risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I  compensi di produttivita’,  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita’ accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati   fino   all’applicazione   del   contratto   collettivo decentrato  integrativo  sottoscritto   conseguentemente   al   primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di entrata in vigore della presente legge;    b) il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili  e’ esente da oneri fiscali; l’ente che  subentra  nei  diritti  relativi alle partecipazioni societarie  attinenti  alla  funzione  trasferita puo’ provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;    c) l’ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita’; sono trasferite  le risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che rientrano nei rapporti trasferiti;    d) gli effetti  derivanti  dal  trasferimento  delle  funzioni  non rilevano, per gli enti subentranti,  ai  fini  della  disciplina  sui limiti dell’indebitamento, nonche’  di  ogni  altra  disposizione  di legge  che,  per  effetto   del   trasferimento,   puo’   determinare inadempimenti  dell’ente  subentrante,  nell’ambito   di   variazioni compensative a livello  regionale  ovvero  tra  livelli  regionali  o locali e livello statale, secondo modalita’ individuate  con  decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro per gli affari regionali, sentita la  Conferenza  unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui al comma 92, uno o piu’ decreti  legislativi,  previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della  legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato  e  degli  enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei  medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:    a) salva la necessita’ di  diversa  attribuzione  per  esigenze  di tutela dell’unita’ giuridica  ed  economica  della  Repubblica  e  in particolare dei livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i diritti civili e sociali, applicazione  coordinata  dei  principi  di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V  e  VII  della  legge  5 maggio 2009,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica;    b) le risorse finanziarie, gia’ spettanti alle  province  ai  sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie  alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5  a 11,  sono  attribuite  ai  soggetti  che  subentrano  nelle  funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi  oggetto  della successione, compresi i rapporti  di  lavoro  e  le  altre  spese  di gestione.

98. Al commissario di cui  all’articolo  141  del  testo  unico,  e successive modificazioni,  nonche’  ad  eventuali  sub-commissari  si applica, per quanto compatibile, la disciplina  di  cui  all’articolo 38, comma 1-bis, del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270, nonche’ quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60,  in  materia di  professionalita’  e  onorabilita’  dei  commissari  giudiziali  e straordinari delle procedure di amministrazione  straordinaria  delle grandi imprese in crisi.  Nei  confronti  degli  stessi  soggetti  si applicano, altresi’, le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina  dei  sub-commissari  a  supporto  dei commissari straordinari dell’ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di  dirigenti  o  funzionari  del  comune  capoluogo,   senza   oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla  data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo  quanto  previsto  dai  commi  102  e  103,  la  citta’ metropolitana di Roma capitale e’ disciplinata dalle  norme  relative alle citta’ metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010,  n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall’articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della citta’ metropolitana di Roma capitale, con le modalita’ previste al comma 11, disciplina i rapporti tra  la  citta’ metropolitana, il  comune  di  Roma  capitale  e  gli  altri  comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata  a svolgere  quale  sede  degli  organi  costituzionali  nonche’   delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti,  presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta’ del  Vaticano  e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 del  decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All’articolo 32 del testo unico, e  successive  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) il terzo periodo del comma 3 e’  sostituito  dal  seguente:  «Il consiglio e’ composto da un  numero  di  consiglieri  definito  nello statuto, eletti dai singoli  consigli  dei  comuni  associati  tra  i propri componenti, garantendo la  rappresentanza  delle  minoranze  e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;    b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:    «4. L’unione ha potesta’ statutaria e regolamentare e  ad  essa  si applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni della legge recante disposizioni sulle  citta’  metropolitane,  sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le  modalita’ di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di prima istituzione lo statuto dell’unione e’  approvato  dai  consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate  dal consiglio dell’unione»;  c) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:    «5-ter.  Il  presidente  dell’unione  di  comuni  si   avvale   del segretario di un comune facente parte  dell’unione,  senza  che  cio’ comporti l’erogazione di  ulteriori  indennita’  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli incarichi per le funzioni di segretario gia’ affidati  ai  dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni  di comuni si applicano le disposizioni dell’articolo 8  della  legge  23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e  5-ter  dell’articolo 32 del testo  unico,  come  modificati  dal  comma  105,  lo  statuto dell’unione  di  comuni  deve  altresi’  rispettare  i  principi   di organizzazione e di funzionamento e  le  soglie  demografiche  minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare  la  coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All’articolo 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 28-bis e’ sostituito dal seguente:  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo  32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;  b) il comma 31 e’ sostituito dal seguente:  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle  convenzioni di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, ovvero  in 3.000  abitanti  se  i  comuni  appartengono  o  sono  appartenuti  a comunita’ montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni  devono essere formate da almeno  tre  comuni,  e  salvi  il  diverso  limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il  limite  non  si  applica alle unioni di comuni gia’ costituite».

108.  Tutte  le  cariche  nell’unione  sono  esercitate  a   titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli  amministratori  del nuovo comune nato dalla fusione di piu’ comuni cui hanno preso  parte comuni  con  popolazione  inferiore   a   5.000   abitanti   e   agli amministratori  delle  unioni  di  comuni  comprendenti  comuni   con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano  le  disposizioni in materia di ineleggibilita’, incandidabilita’,  inconferibilita’  e incompatibilita’ previste dalla legge per i  comuni  con  popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attivita’ possono essere svolte  dalle  unioni  di comuni in forma associata anche per i comuni  che  le  costituiscono, con le seguenti modalita’:    a) le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  svolte  da  un funzionario nominato dal  presidente  dell’unione  tra  i  funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;    b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal  presidente  dell’unione  tra  i  funzionari dell’unione e dei comuni che la compongono;    c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni  formate  da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;    d) le funzioni  di  competenza  dell’organo  di  valutazione  e  di controllo di gestione sono  attribuite  dal  presidente  dell’unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’unione stessa.

111. Il  presidente  dell’unione  di  comuni,  ove  previsto  dallo statuto, svolge le funzioni attribuite  al  sindaco  dall’articolo  2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che  hanno conferito  all’unione  la   funzione   fondamentale   della   polizia municipale.

112.  Qualora  i  comuni   appartenenti   all’unione   conferiscano all’unione la funzione della protezione civile,  all’unione  spettano l’approvazione e  l’aggiornamento  dei  piani  di  emergenza  di  cui all’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24  febbraio  1992, n.  225,   nonche’   le   connesse   attivita’   di   prevenzione   e approvvigionamento, mentre i  sindaci  dei  comuni  restano  titolari delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 3, della predetta  legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1,  lettera  b), del codice di procedura penale, e di cui  all’articolo  5,  comma  1, della legge  7  marzo  1986,  n.  65,  relative  all’esercizio  delle funzioni  di  polizia   giudiziaria   nell’ambito   territoriale   di appartenenza del personale della  polizia  municipale,  si  intendono riferite, in caso di esercizio associato delle  funzioni  di  polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l’unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione di comuni,  le  risorse  gia’  quantificate  sulla  base  degli  accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal  comune  a  finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori  rispetto  al  trattamento economico fondamentale,  confluiscono  nelle  corrispondenti  risorse dell’unione.

115. Le disposizioni normative previste per  i  piccoli  comuni  si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore  a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o piu’ comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che puo’ prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunita’ che  appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L’articolo 15, comma 2, del  testo  unico  e’  sostituito  dal seguente:    «2. I comuni che hanno dato avvio al  procedimento  di  fusione  ai sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima dell’istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto che entrera’ in vigore con l’istituzione del nuovo comune e  rimarra’ vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra’  prevedere che alle comunita’ dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto  compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  e  per  le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono  utilizzare  i margini di indebitamento  consentiti  dalle  norme  vincolistiche  in materia a uno o piu’ dei comuni originari e nei limiti degli  stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione  dei  bilanci  non  risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del  comune  derivante da fusione e’ coadiuvato, fino all’elezione dei nuovi organi,  da  un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori  oneri per la finanza pubblica. Il comitato  e’  comunque  consultato  sullo schema  di  bilancio  e  sull’eventuale  adozione  di  varianti  agli strumenti  urbanistici.  Il  commissario  convoca  periodicamente  il comitato, anche su richiesta della maggioranza  dei  componenti,  per informare sulle attivita’ programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi  di  esercizio  associato  di  funzioni  comunali derivanti dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  si  applicano  ai  comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge  regionale, che puo’ fissare una diversa decorrenza o modularne i  contenuti.  In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti  mediante fusione che raggiungono una popolazione  pari  o  superiore  a  3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se  appartenenti  o  appartenuti  a comunita’ montane,  e  che  devono  obbligatoriamente  esercitare  le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal  citato comma 28 dell’articolo 14, sono  esentati  da  tale  obbligo  per  un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del  nuovo  comune,  gli  incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati  dal comune estinto per fusione in  enti,  aziende,  istituzioni  o  altri organismi continuano a esercitare il loro mandato  fino  alla  nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita’  del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:    a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli  strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione  dei  comuni  che  li hanno  approvati,  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;    b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli  organi  di revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  Fino  alla  nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla  data  dell’estinzione,  nel  comune  di   maggiore   dimensione demografica;    c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello  statuto  e  del  regolamento  di  funzionamento  del consiglio  comunale  del  nuovo  comune  si  applicano,   in   quanto compatibili, le disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di funzionamento  del  consiglio  comunale  del   comune   di   maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:    a) approva il bilancio di previsione, in deroga a  quanto  previsto dall’articolo 151, comma 1, del testo  unico,  entro  novanta  giorni dall’istituzione o  dal  diverso  termine  di  proroga  eventualmente previsto per l’approvazione dei bilanci e  fissato  con  decreto  del Ministro dell’interno;    b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del testo unico, per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente assume  come riferimento  la  sommatoria  delle  risorse  stanziate  nei   bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;    c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se  questi non hanno gia’ provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilita’ e delle dichiarazioni fiscali.    126. Ai fini di cui all’articolo 37, comma 4, del testo  unico,  la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data  di  istituzione  del  nuovo  comune  e  fino  alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini  e  delle imprese, l’indicazione della residenza con  riguardo  ai  riferimenti dei comuni estinti.

128. L’istituzione del nuovo  comune  non  priva  i  territori  dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono,  stabiliti  in loro  favore  dall’Unione  europea  e   dalle   leggi   statali.   Il trasferimento della proprieta’ dei beni mobili e immobili dai  comuni estinti al nuovo comune e’ esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito  mediante  fusione  possono  essere conservati  distinti  codici  di  avviamento   postale   dei   comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di  incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo  restando  il  procedimento previsto dal comma 1 dell’articolo 15  del  testo  unico,  il  comune incorporante conserva la propria personalita’,  succede  in  tutti  i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in  vigore  della  legge  regionale  di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede  che  alle comunita’ del comune  cessato  siano  assicurate  adeguate  forme  di partecipazione e di  decentramento  dei  servizi.  A  tale  scopo  lo statuto e’ integrato entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore della legge regionale di incorporazione. Le  popolazioni  interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133  della  Costituzione  mediante referendum  consultivo  comunale,  svolto   secondo   le   discipline regionali e prima che i consigli comunali  deliberino  l’avvio  della procedura di richiesta alla regione di incorporazione.  Nel  caso  di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e’  data  facolta’  di modificare anche la denominazione del  comune.  Con  legge  regionale sono definite le ulteriori modalita’ della procedura di  fusione  per incorporazione.

131.  Le  regioni,  nella  definizione  del  patto  di   stabilita’ verticale, possono individuare idonee misure volte a  incentivare  le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di  finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati  per  ciascuno  dei territori degli enti preesistenti alla fusione,  non  oltre  l’ultimo esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo comune.

133. I comuni risultanti  da  una  fusione  hanno  tempo  tre  anni dall’istituzione  del  nuovo  comune  per  adeguarsi  alla  normativa vigente che  prevede  l’omogeneizzazione  degli  ambiti  territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione  della  partecipazione  a consorzi, aziende e societa’ pubbliche  di  gestione,  salve  diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l’anno 2014, e’ data priorita’ nell’accesso  alle  risorse di cui all’articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, ai progetti presentati dai comuni istituiti  per  fusione  nonche’  a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13  agosto  2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:    «a) per  i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il consiglio comunale e’ composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e’ stabilito in due;    b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a  10.000 abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che  dal  sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori  e’  stabilito in quattro»;    b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui  al  comma  135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti  gli oneri  connessi  con  le  attivita’  in  materia  di   status   degli amministratori locali, di cui al titolo III,  capo  IV,  della  parte prima del testo unico,  al  fine  di  assicurare  l’invarianza  della relativa  spesa  in  rapporto  alla  legislazione   vigente,   previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato  in  misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51  del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e’ comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti»  sono  sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  un  decreto  legislativo recante la disciplina  organica  delle  disposizioni  concernenti  il comune di Campione d’Italia, secondo le modalita’ e i  principi  e  i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15  marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche’ nel rispetto del  seguente principio e criterio direttivo: riordino delle  specialita’  presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della  conseguente  peculiare  realta’ istituzionale, socio-economica,  urbanistica,  valutaria,  sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall’attuazione del comma 140  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All’articolo 1, comma 1, e  all’articolo  2,  comma  1,  della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,  le  parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, e’ abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad  adeguare  la  propria  legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi  dalla  data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi  da 104  a  141  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto   speciale Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta compatibilmente con le norme  dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle  citta’  metropolitane  e  alle  province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una  revisione  del patto di stabilita’ che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono  tenuti  a  conseguire  gli  obiettivi  di  finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione  previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita’  e  di  revisione  della  spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale  e  delle citta’ metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l’organizzazione periferica  delle pubbliche   amministrazioni.   Conseguentemente   le   pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti  territoriali  ottimali  di  esercizio  delle   funzioni   non obbligatoriamente  corrispondenti  al  livello  provinciale  o  della citta’  metropolitana.  La  riorganizzazione  avviene  secondo  piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani  sono  comunicati  al Ministero dell’economia e delle finanze,  al  Ministero  dell’interno per il coordinamento della logistica sul territorio,  al  Commissario per  la  revisione  della  spesa  e  alle  Commissioni   parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi  attesi  dalla  riorganizzazione  nel  successivo  triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali  non presentino i predetti piani nel termine indicato, il  Presidente  del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano  l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e  dei  relativi organismi  nazionali  previsto  dalle  rispettive  leggi  istitutive, nonche’  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e agricoltura.

149.  Al  fine  di  procedere  all’attuazione  di  quanto  previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nonche’  per accompagnare e sostenere l’applicazione degli interventi  di  riforma di cui alla presente legge, il  Ministro  per  gli  affari  regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica,  appositi  programmi  di  attivita’  contenenti   modalita’ operative  e  altre  indicazioni  finalizzate  ad  assicurare,  anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini  previsti per gli adempimenti di cui alla presente  legge  e  la  verifica  dei risultati  ottenuti.  Su  proposta  del  Ministro  per   gli   affari regionali, con  accordo  sancito  nella  Conferenza  unificata,  sono stabilite le modalita’ di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione della riforma.

150. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

151. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi’ 7 aprile 2014

NAPOLITANO    Renzi, Presidente del  Consiglio  dei ministri  Alfano, Ministro dell’interno  Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari regionali  Boschi,  Ministro  per   le riforme costituzionali e i  rapporti  con  il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A  (articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato  cui e’ commisurato il voto per l’elezione degli organi  elettivi  delle citta’ metropolitane e delle province  Per la determinazione  degli  indici  di  ponderazione  relativi  a ciascuna citta’ metropolitana  e  a  ciascuna  provincia  si  procede secondo le seguenti operazioni:  a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33  si determina  il  totale  della  popolazione  di  ciascuna  delle  fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta’  metropolitana  o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta’ metropolitana o della provincia;  b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche,  si  determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale,  del rapporto fra la popolazione  di  ciascuna  fascia  demografica  e  la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia;  c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la  popolazione di un comune e la  popolazione  dell’intera  citta’  metropolitana  o provincia sia maggiore di 45, il valore  percentuale  del  comune  e’ ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente  e’  assegnato in aumento al valore percentuale delle  fasce  demografiche  cui  non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;    d)  qualora  per  una  o  piu’  fasce  demografiche   il   valore percentuale di cui alla lettera b),  eventualmente  rideterminato  ai sensi della lettera c), sia maggiore di  35,  il  valore  percentuale della fascia demografica e’ ridotto a detta cifra; e’ esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui  alla lettera c); il valore percentuale eccedente e’ assegnato  in  aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche  della  medesima citta’ metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e’ esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);  e) si determina infine l’indice di ponderazione  del  voto  degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica;  tale  indice  e’ dato, con approssimazione alla terza cifra  decimale,  dal  risultato della divisione  del  valore  percentuale  determinato  per  ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d),  per  il  numero  complessivo  dei  sindaci  e  dei   consiglieri appartenenti  alla  medesima  fascia  demografica,  moltiplicato  per 1.000.

Riforma Province 2014, il testo finale in vigore del ddl Delrio.


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